Il bonus facciate presenta un punto critico in merito all’ubicazione dell’edificio ammesso al credito d’imposta del 90% delle spese sostenute. Una problematica che accomuna le facciate esterne tanto degli edifici condominiali quanto di quelli con un unico proprietario. I riferimenti generali sono la legge di Bilancio 2020, la circolare 2/E/20 e il decreto ministeriale 1444/68.

Il problema si pone perché in regioni come, per esempio, la Lombardia e la Liguria ci sono Comuni che non usano più, nei propri strumenti urbanistici, le definizioni zona A, B e C come invece, a titolo esemplificativo fanno ancora oggi la Puglia e la Sicilia, ma utilizzano nuovi termini. Come ambito storico, ambiti residenziali - con sigle da R1 a R4 - e ambiti di trasformazione .

Un problema di «traduzione»
Definizioni su cui si è cimentato un cattedratico di urbanistica da noi sentito per il quale - anche se guardando solo una legenda e non la relativa planimetria di un Comune lombardo - «è sicuramente zona omogenea A l’ambito storico ed è quasi sicuramente zona omogenea B l’ambito residenziale consolidato mentre non si evince se gli altri ambiti residenziali R2 e R3 e soprattutto gli ambiti di trasformazione abbiano i requisiti previsti dal Dm 1444/68 per essere considerati zona omogenea B oppure zona omogenea C». Questa l’opinione di Roberto Mascarucci, professore ordinario di urbanistica all’università d’Annunzio di Chieti-Pescara e presidente dell'Inu (Istituto nazionale di urbanistica), sezione Abruzzo e Molise.

Invece, a detta dell’ufficio tecnico del Comune in oggetto, all’interno dell’ambito residenziale, quello consolidato (R1) è invece assimilato all’area C e quindi escluso dal bonus. Dietro al parere del Comune - l’ente competente citato dalle Entrate per il rilascio della certificazione - non c’è una delibera in cui ogni nuova definizione è stata ricondotta alle zone A, B e C ma il rinvio al vecchio piano regolatore che andrebbe però interpretato e attualizzato.

Altra cosa è farsi domande sulla praticabilità di un’istanza di un cittadino che, a seguito di una relazione tecnica, riuscisse a provare al Comune che nella planimetria c’è un errore e che il proprio immobile soddisfa i requisiti dell’area B e ha diritto alla certificazione.

Enrico Bronzo - 18 febbraio 2020 – tratto da sole24ore.com

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