Richiesta online e consegna per pec del «certificato unico dei debiti contributivi» necessario ai fini della soluzione negoziata di una crisi d'impresa. Termine massimo: 45 giorni dalla richiesta. Lo spiega l'Inps nel messaggio n. 4696/2021, annunciando il rilascio del nuovo servizio online «Ve.r.a. e certificazione dei debiti contributivi», in adesione alle previsioni del dlgs n. 14/2019 (c.d. codice della crisi d'impresa).
Dal 16 maggio 2022. Dopo l'Inail è ora l'Inps che si prepara all'appuntamento dell'entrata in vigore del nuovo codice della crisi d'impresa, fissata al 16 maggio prossimo. Con una novità: la procedura c.d. di composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa, che consente all'imprenditore di affrontare le situazioni di squilibrio patrimoniale, economico o finanziario ancora reversibili, per l'accesso alla quale è necessario produrre la certificazione dei debiti contributivi. In realtà, dal 15 novembre l'Inps già rilascia questa certificazione per permettere agli imprenditori, commerciali e agricoli, di formulare in via telematica l'istanza volontaria di nomina di un esperto indipendente, quando risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.
La nuova procedura. Per rispondere pienamente ai nuovi impegni, in vista dell'appuntamento del 16 maggio, l'Inps ha sviluppato la procedura «Ve.r.a.», al fine di renderla compatibile per la richiesta della nuova certificazione unica. Tramite questo nuovo servizio, il certificato unico potrà essere richiesto dall'imprenditore, profilato all'interno del sistema dell'Inps come legale rappresentante e/o lavoratore autonomo, a partire dalla data che sarà comunicata con successivo messaggio. All'atto dell'accesso al servizio, l'interessato deve dichiarare la volontà di effettuare la richiesta di «certificazione dei debiti contributivi» e inserire obbligatoriamente l'indirizzo pec che sarà utilizzato per le successive comunicazioni. Qualora per il codice fiscale indicato non risultino iscrizioni in alcuna delle gestioni previdenziali dell'Inps, la procedura informerà il richiedente che la verifica per il codice fiscale non è applicabile per l'istituto di previdenza.
Termine di 45 giorni. La richiesta è contrassegnata dal sistema con un «numero ticket» che viene contestualmente comunicato (a video) al richiedente, con l'avviso che l'apposizione del numero di protocollo avverrà entro le successive 72 ore. Entro il termine di 45 giorni dalla data della richiesta, tramite la procedura «Ve.r.a.» è generato il certificato unico, sottoscritto con firma digitale dal direttore della sede dell'Inps che ha in carico l'istanza. Il certificato è redatto in formato “pdf” non modificabile e inviato al richiedente tramite pec. Lo stesso certificato è reso disponibile al richiedente anche a video e potrà essere anche scaricato dalla procedura, ma non avrà valore di certificazione in quanto privo di firma digitale. Allo scadere dei 45 giorni, qualora la sede competente dell'Inps non provveda a validare la certificazione completando il procedimento di rilascio, la procedura chiuderà l'istanza in stato «Non elaborata», dandone informazione a video all'interessato (circa il mancato esito), in corrispondenza dei dati della richiesta.
Daniele Cirioli - 30 dicembre 2021 – tratto da Italia Oggi