Domanda. A suo tempo ho stipulato, come locatore, un contratto di locazione abitativa di 3 anni + 2, con cedolare secca ex articolo 2, comma 3, della legge 431/1998, e con scadenza dei 5 anni il 31 gennaio 2022. Alla scadenza il contratto è stato innovato tacitamente alle stesse condizioni, ed entro il 28 febbraio 2022 è stato presentato il modello Rli per prorogare la scadenza al 31 gennaio 2024, secondo l'articolo 19–bis del Dl 34/2019.
In caso di disdetta, se non esiste alcuna delle condizioni indicate nell'articolo 3 della legge
431/1998, posso inviare la lettera raccomandata 6 mesi prima della scadenza del 31 gennaio 2024 oppure devo attendere la scadenza di ulteriori due anni, e cioè il 21 gennaio 2026?
M.C. - Firenze

Risposta. Nel caso delle locazioni cosiddette a canone concordato, ex articolo 2, comma 3, della legge 431/1998, alla scadenza dei primi 5 anni (3 + 2), il contratto non disdettato si rinnova di altri 2 anni. Se abbiamo ben compreso – con riferimento specifico al quesito del lettore – 6 mesi prima del termine degli ulteriori 2 anni di proroga, il locatore intende inviare raccomandata di disdetta per interrompere il contratto.
La scelta del locatore è legittima e non richiede particolari motivazioni, sulla scorta dell'articolo 2, comma 5, penultimo periodo, della legge 431/1998, per il quale «...alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza...».
Conseguentemente, il lettore può inviare la disdetta (non motivata) al conduttore almeno 6 mesi prima della scadenza del 31 dicembre 2024. Si puntualizza, infine, che, in caso di cessazione del contratto alla scadenza prevista dalla proroga, non sono necessari versamenti o comunicazioni all'agenzia delle Entrate.

Matteo Rezzonico - 11 aprile 2022 – tratto da sole24ore.com

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