Domanda. Il 25 settembre 2022 ho compiuto 64 anni e il 30 novembre 2022 ho maturato 38 anni di contributi. Con “quota 102”, una volta acquisito il diritto, è possibile andare in pensione anche nel 2023? Volendo lavorare fino alla fine di marzo 2023 (comprendendo così la finestra), quando dovrei fare domanda di pensione all'Inps?

Risposta. Con la circolare 38 dell'8 marzo 2022, l'Inps ha precisato, al punto 2, che l'articolo 1, comma 87, lettera a, della legge 234/2021 (di Bilancio per il 2022), nell'integrare la disciplina relativa alla pensione “quota 100”, aggiunge un ulteriore periodo al comma 1 dell'articolo 14 del Dl 4/2019, prevedendo che i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del comma in questione sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2022.

Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente a tale data. Di conseguenza, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall'Inps, nonché alla gestione separata, maturano il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un'età anagrafica di almeno 64 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni. Il diritto alla pensione anticipata maturato entro il 31 dicembre 2022 può essere fatto valere anche successivamente a tale data, ai fini del conseguimento della pensione, fermo restando il decorso del tempo previsto per l'apertura della cosiddetta finestra.

Raggiungendo il diritto nel mese di novembre 2022, il lettore non può andare in pensione prima del 1°marzo 2023 (tre mesi di finestra); se lavora fino al 31 marzo, deve presentare la domanda entro la fine del mese di marzo, in modo che la pensione abbia decorrenza dal 1° aprile 2023.

Aldo Forte - 19 dicembre 2022 – tratto da sole24ore.com

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