Domanda. Nel 2015, alla morte di mio padre, ho ereditato un immobile assieme con mia madre. Tale immobile è poi caduto in successione a seguito della morte di mia madre, avvenuta nel 2018. Sono state fatte le due dichiarazioni di successione, ma non vi è stata l'accettazione espressa dell'eredità in alcuno dei due casi. Per il momento non intendo vendere l'immobile, ma chiedo se era comunque necessario da subito effettuare l'accettazione dell'eredità, di mia madre e di mio padre.
V.P. - Bologna

Risposta. L'accettazione dell'eredità discende da una scelta in tal senso dell'erede, che può procedere attraverso un atto pubblico o una scrittura privata (cosiddetta accettazione espressa, ex articolo 475 del Codice civile) oppure mediante un comportamento concludente (cosiddetta accettazione tacita, ex articolo 476 del Codice civile). Il termine entro cui effettuare l'accettazione è fissato dall'articolo 480 del Codice civile: dieci anni a decorrere dal giorno di apertura della successione. Di conseguenza, la lettrice non è obbligata a procedere da subito a tale adempimento, nella consapevolezza che la trascrizione della dichiarazione di successione effettuata dall'ufficio ex articolo 5 del Dlgs 347/1990, mancando di effetti civilistici, non assicura la continuità delle trascrizioni richiesta dall'articolo 2650 del Codice civile.

Vincenzo Pappa Monteforte - 6 giugno 2022 – tratto da sole24ore.com

Altre notizie