La regione Sicilia dovrà risarcire con mille euro un bambino chiuso in casa, durante il lock down, per cinque giorni, senza poter giocare né fare sport. Una “reclusione” imposta da un’ordinanza del 2020, più restrittiva rispetto alle norme nazionali e non giustificata dalla situazione epidemiologica locale. Il Consiglio della giustizia amministrativa, ha accolto così il ricorso del padre fatto nell’interesse del minore, ingiustamente segregato, quando ai suoi coetanei in molte altre regioni d’Italia era consentito uscire, giocare e fare sport, vicino alla loro abitazione accompagnati da un genitore, con la sola condizione di mantenere il distanziamento sociale di uno o due metri. Il sacrificio alla libertà di spostamento dell’adolescente, classe 2009, è stato quantificato in denaro: 200 euro per ogni giorno passato senza poter trascorrere del tempo all’aria aperta, tirare calci ad un pallone, o semplicemente passeggiare.

La legge statale

Lo Stato, hanno sottolineato i giudici amministrativi, è arrivato a imporre estreme limitazioni alla libera circolazione dei cittadini «ma mai, neppure nelle cosiddette zone rosse, ha inteso spingere tali limitazioni fino a porre la popolazione non infetta, o non in quarantena, in condizioni sostanzialmente analoghe a quelle della detenzione domiciliare cosa che invece hanno fatto alcune regioni, tra cui anche la Regione siciliana con l’ordinanza in questa sede impugnata». In Sicilia, con maggior realismo del re, malgrado i contagi non fossero più alti che in altre regioni più permissive, è stato messo in atto un giro di vite rispetto ai divieti imposti dal Ddpcm del 10 aprile 2020.

Il danno morale

L’ordinanza era illegittima dunque «nella parte in cui ha imposto il divieto per la popolazione sana - si legge nella sentenza - in particolare per quella minorenne per restare nei limiti della domanda giudiziale qui riproposta, di uscire da casa anche per svolgere, nei pressi di essa, “attività sportiva e motoria”».I giudici amministrativi hanno escluso il danno patrimoniale, dovuto alla negata libertà di movimento, vista l’età, ma certamente hanno considerato risarcibile quello morale, per la lesione di diritti di libertà costituzionalmente garantiti. Una liquidazione del danno non patrimoniale sul quale i giudici hanno fatto pesare l’età dell’appellante perchè anche se non collegata ad alcuna attività lavorativa è molto delicata «sotto il profilo della crescita e della formazione psicologica dell'individuo».

Patrizia Maciocchi - 28 ottobre 2023 – tratto da sole24ore.com

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