Dal 1° settembre 2017 sono impiegato con part time verticale con orario full time da marzo ad ottobre e non attività da novembre a febbraio. È possibile coprire la contribuzione dei mesi privi di attività?

L’articolo 1, comma 350, legge 178/2020 ha previsto che il periodo di durata del contratto part time con attività lavorativa concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero ai fini del diritto alla pensione. Per i periodi successivi all’entrata in vigore della legge (1° gennaio 2021) l’accredito viene effettuato mediante i flussi Uniemens, mentre, tenendo conto della prescrizione decennale, per i periodi antecedenti, riferiti a contratti di lavoro in essere o esauriti, è necessario presentare una domanda mediante il sito Inps allegando copia del contratto di lavoro e, se presente, l’attestazione del datore di lavoro indicante eventuali periodi di sospensione senza retribuzione. In caso di più rapporti di lavoro con part time verticale o ciclico, si può presentare un’unica domanda allegando modello di certificazione e relativo contratto per ogni datore di lavoro.

F.Bicicchi/A.Orlando/M.Podda - 10 ottobre 2022 – tratto da sole24ore.com

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