Lavoratori a casa se l'azienda non li ha formati. Anziché sospendere l'intera attività d'impresa, infatti, l'ispettore può esonerare dal lavoro quei dipendenti nei confronti dei quali il datore di lavoro abbia omesso formazione e addestramento. Che restano a casa, retribuiti, finché il datore di lavoro non abbia rimediato e pagato la sanzione. Lo precisa l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) nella circolare n. 3/2021 di ieri, illustrando la nuova disciplina del provvedimento di sospensione dell'attività introdotta dal dl n. 146/2021 (Decreto Fiscale).

Stop obbligatorio. La nuova disciplina è operativa dal 22 ottobre con l'entrata in vigore del dl n. 146/2021, che ha riformato l'art. 14 del dlgs n. 81/2008 (TU sicurezza). Trattandosi di un decreto legge, avverte l'Inl, è possibile che subentrino ulteriori modifiche in parlamento. Una prima novità riguarda l'«obbligo» alla sospensione. A differenza della previgente normativa, che prevedeva la «facoltà» di adottare il provvedimento di sospensione, infatti, adesso è assente ogni forma di discrezionalità: se ricorrono le condizioni prescritte, il provvedimento di sospensione «va» adottato. Unica opportunità a discrezione dell'ispettore è quella di farne decorrere gli effetti in un momento successivo, ossia dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo o dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta (eccetto in presenza di situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi o per la pubblica incolumità).

Quando l'attività «va» sospesa. In base alle nuove norme, l'ispettorato deve adottare la sospensione quando riscontra:

- che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato in nero, ossia senza preventiva «comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro» (la CO);

- gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro.

Sul primo punto (lavoro nero) le novità sono due. La prima: la ridotta percentuale del lavoro nero (scesa dal 20%). La seconda: precisazione del «momento» in cui verificare la percentuale, ossia all'atto dell'accesso ispettivo. Ciò significa, precisa l'Inl, che l'eventuale regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell'accesso è del tutto ininfluente e, pertanto, il provvedimento deve comunque essere adottato. Questo anche nei casi in cui la sospensione debba essere adottata «su segnalazione di altre amministrazioni» (qualora, cioè, nel periodo di sette giorni previsti per l'adozione del provvedimento si sia provveduto a regolarizzare le violazioni accertate). Resta ferma, invece, come per il passato l'impossibilità di adottare il provvedimento per lavoro nero nell'ipotesi di unico occupato dell'impresa.

Lo stop alternativo. Novità assoluta della nuova disciplina concerne le modalità di sospensione. Il provvedimento va adottato in relazione:

- alla parte della «attività d'impresa» interessata alle violazioni;

oppure, in via alternativa,

- alla «attività lavorativa prestata dai lavoratori» interessati alle seguenti violazioni: mancata formazione e addestramento; mancata fornitura del Dpi contro le cadute dall'alto.

Nel secondo caso, la sospensione comporterà l'impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del/i lavoratore/i fino a quando non ci sarà stata la revoca del provvedimento. Trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, precisa l'Inl, il datore di lavoro resta obbligato a erogare la retribuzione e a versare la relativa contribuzione.

Daniele Cirioli - 10 novembre 2021 – tratto da Italia Oggi

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