Nuove cause di esclusione dagli Isa legate al Covid per il periodo d’imposta 2020 con obbligo di compilazione ed invio del modello ai fini statistici. È quanto emerge dopo la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del Dm Economia del 2 febbraio che contiene, oltre all’indicazione delle nuove cause di esclusione, anche le ragioni delle scelte operate.

In realtà non si tratta di novità assoluta, poiché le nuove cause di esclusione istituite per il periodo d’imposta 2020 in ragione della pandemia in atto erano già state rese note con l’approvazione delle istruzioni (parte generale) alla compilazione del modello Isa (28 gennaio 2021).

Le specifiche casistiche di esclusione riguardano i contribuenti che:

- hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir (Dpr 917/1986) di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente;

- hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

- esercitano una o più attività rientranti fra gli 85 codici attività Ateco per i quali per l’anno d’imposta 2020 è stata prevista la non applicazione degli Isa (si veda la tabella 2 allegata alla parte «Istruzioni parte generale» Isa).

Per tutte e tre le casistiche, un po’ come avveniva per le cause di esclusione presenti negli studi di settore, rimane comunque la necessità di compilare ed inviare il modello unitamente alla dichiarazione dei redditi. Nel mondo Isa infatti, lo si ricorda, l’unica causa di esclusione, che fino al p.i. 2019 imponeva comunque la compilazione del modello era solo quella di cui al codice 7 (attività non prevalente superiori al 30%). Per le nuove casistiche di esclusione «Covid», stante la funzione meramente “statistica” dell’invio, non si applica, dunque, né il regime premiale (con voto pari o superiore a 8), né però sarà operativo il possibile inserimento nelle liste selettive ai fini dei controlli fiscali (articolo 9-bis, comma 14, del Dl 50/2017).

Tornando al merito della vicenda, va detto che mentre per gli 85 codici attività totalmente esclusi dagli Isa indipendente dal volume dei ricavi o dalla contrazione vissuta nel 2020, la motivazione dell’esclusione sta nella sospensione delle attività (giorni di chiusura a cui vanno aggiunte le ulteriori limitazioni in termini di tempo e modalità di svolgimento dell’attività) di cui ai Dpcm del 24 ottobre e del 3 novembre 2020, per tutti gli altri soggetti l’esclusione si guadagna solo se nel 2020 vi è stata una contrazione dei ricavi/compensi di almeno il 33% rispetto all’annualità precedente. Va specificato che in questo caso, differentemente da quanto accaduto per la gestione dei contributi e dei bonus legati al Covid, dove il sistema guardava al fatturato e ai corrispettivi (quindi Iva), qui il riferimento è unicamente al versante redditi, in quanto si parla di ricavi e compensi.

Né il decreto, né le istruzioni parte generale lo dicono espressamente, ma è da ritenere, stante il quadro delineato, che i contribuenti i quali, pur hanno dovuto sopportare le difficoltà economiche imposte dalla pandemia, ma che non rientrano fra le 3 macrocasistiche sopra individuate (es. consistente contrazione dei ricavi consistenti rispetto all’anno prima, ma comunque inferiori al 33%) non possano invocare la causa di esclusione generica denominata «periodo di non normale svolgimento dell’attività» (codice 4 in dichiarazione dei redditi).

L.Pegorin/G.P.Ranocchi - 11 febbraio 2021 – tratto da Sole24ore.com

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