L’assicurazione non paga per la mano chiusa nella portiera da un altro passeggero. l’incidente va, infatti, considerato un caso fortuito che sfugge al controllo del conducente, in genere obbligato a vigilare su quanto avviene all’interno della sua vettura anche in fase di arresto o di sosta. La Cassazione (sentenza 29538) nel respingere il ricorso finalizzato al risarcimento del danno, ricorda, infatti, che nel caso fortuito rientrano non solo gli eventi naturali, ma anche i comportamenti umani. Non passa la tesi del ricorrente secondo il quale, nelle operazioni di movimentazione degli sportelli di un veicolo, anche se la colpa è del terzo trasportato, la responsabilità di quest’ultimo può concorrere, con quella del conducente, che è tenuto sempre ad un completo controllo del mezzo.

L’azione umana

L’azione colposa di una passeggera che aveva chiuso la mano dell’amico nello sportello mentre stavano scendendo, provocandogli una lesione, non basterebbe quindi ad interrompere il nesso causale tra «circolazione stradale» ed evento lesivo «benché concorra con la responsabilità presunta del proprietario/conducente». Ad avviso del ricorrente l’unico limite alla responsabilità sarebbe il caso fortuito, inteso come unica causa dell’evento lesivo, da «identificarsi in un evento straordinario imprevedibile». Partendo da questi presupposti, il Tribunale non poteva dunque considerare caso fortuito l’azione della passeggera, perché priva dei «connotati di eccezionalità e imprevedibilità». L’errore sarebbe stato nel far coincidere «il concetto di “caso fortuito” con la nozione di “fatto del terzo”». Perché il primo «è sempre limitato a fattori esterni, imprevedibili ed eccezionali di tipo naturalistico».

Un teorema che la Suprema corte smonta, chiarendo che il “caso fortuito”, utile a escludere la responsabilità del conducente e della sua assicurazione può coincidere con la condotta umana.

Patrizia Maciocchi - 26 ottobre 2023 – tratto da sole24ore.com

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