Trasparenza e obblighi di rendicontazione come pilastri del 5 per mille dell'Irpef. Questo istituto, introdotto in via sperimentale dalla legge finanziaria 2006, è divenuto nel corso del tempo una fonte di sostegno fondamentale, prima, per tutti gli enti non lucrativi e, da quest'anno, per gli enti del terzo settore. In questa logica assumono rilevanza gli obblighi di rendicontazione. Il Dpcm del 23 luglio 2020 ha, tra gli altri, introdotto specifiche norme in tema di rendicontazione. Vale a dire prevedendo l'obbligo per i beneficiari di redigere, entro 12 mesi dalla ricezione delle somme, un rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite (articolo 16 del Dpcm 23 luglio 2020). A completare il quadro è intervenuto poi il decreto direttoriale 448/2021 del ministero del Lavoro, che ha recato le linee guida per la rendicontazione del 5 per mille destinato agli enti del terzo settore. Disposizioni queste in vigore a partire dal contributo relativo all'anno finanziario 2020.
La normativa richiede una serie di obblighi, crescenti in base al volume delle somme percepite. In particolare, a tutti i beneficiari spetta l'onere di conservare per dieci anni il rendiconto e la relazione (oltre ai giustificativi di spesa).Laddove i contributi ricevuti siano pari o superiori a 20mila euro, l'ente deve trasmettere al ministero del Lavoro la documentazione rendicontativa (non anche i giustificativi) entro 30 giorni dalla redazione, nonché pubblicare sul proprio sito importi percepiti, rendiconto e relazione illustrativa, entro 60 giorni dalla dalla data ultima per la redazione. Con l'obbligo di comunicare l'avvenuta pubblica all'Amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni.
Le linee guida recano un format da seguire per gli enti per dettagliare e descrivere le spese sostenute, suddivise in macro-voci, nonché indicare le spese ammissibili (modello A). Alla descrizione degli accantonamenti (per progetti pluriennali, con durata massima triennale), è dedicato un modello ad hoc (modello B).
Attenzione ad osservare le previsioni, pena l'applicazione di sanzioni. È il caso ad esempio della diffida ad adempiere entro 30 giorni che scatta in caso di mancata pubblicazione, fino ad arrivare, in caso di persistenza nell'inadempimento, all'irrogazione di una sanzione amministrativa del 25% del contributo percepito (esempio, dichiarazioni mendaci, finalità diverse da quelle perseguite).
Specifiche previsioni con riguardo al 5 per mille emergono, poi, anche negli schemi di bilancio degli enti del terzo settore. Il contributo è iscritto come «credito da 5 per mille» a seguito della pubblicazione dell'elenco finale dei beneficiari e secondo il valore assegnato secondo quanto riportato nel sito dell'agenzia delle Entrate.
La contropartita è rappresentata dai proventi (o dalle entrate) da 5 per mille della classe A relativa alle attività di interesse generale del rendiconto gestionale (o per cassa). In base al contenuto dell'Oic 35, il contributo del cinque per mille rientra tra le transazioni non sinallagmatiche. Di base, i contributi dovrebbero essere assimilabili ad erogazioni liberali vincolate e, quindi, contabilizzati come tali.
M. de Tavonatti/M.Pozzoli - 26 settembre 2022 – tratto da sole24ore.com