Il recepimento dell’ultima direttiva Ue limita solo durata e modalità dello stop. Lo schema di Dlgs prevede copertura per i monopattini e non per le bici elettriche

Il 3 agosto ha fatto clamore la notizia di due estensioni dell’obbligo di copertura Rc auto: a i mezzi lasciati fermi anche in aree private non aperte al traffico e ai monopattini elettrici. Ma queste sono solo due parti dello schema di Dlgs di recepimento della direttiva Ue 2021/2118 sulla Rc auto, approvato dal Consiglio dei ministri quel giorno, che contiene altre novità. E pure le questioni su aree private e monopattini vanno approfondite.

Va premesso che il tempo stringe: la direttiva va recepita entro il 23 dicembre, quindi è lecito ritenere che il testo resterà per lo più invariato.

Tra le altre novità, l'armonizzazione dei massimali minimi di copertura, il rafforzamento dei controlli non discriminatori e intrusivi sui veicoli da parte degli Stati, il riconoscimento cross-border degli attestati di rischio, la disciplina di organismi di indennizzo, comparazione dei prezzi e sinistri con rimorchi trainati da veicolo.

Ma cambia soprattutto l’ambito di operatività oggettiva: nell'apertura del titolo X del Codice delle assicurazioni private (Cap) dall'articolo 122 viene tolta la limitazione dell'obbligo alla circolazione dei veicoli su aree pubbliche (o a queste equiparate). In linea con la consolidata giurisprudenza della Corte Ue, i nuovi commi 1-bis e 1-ter correlano l'obbligo al semplice fatto che il veicolo rientri tra quelli specificamente individuati dal Cap (articolo 1, lettera rrr), a prescindere dalle sue caratteristiche, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento ed anche «in relazione a veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni» (come i bus navetta delle aree aeroportuali). Conta che al momento del sinistro il veicolo sia usato conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto; ciò, oltre a escludere l'obbligo se un mezzo polifunzionale è usato in attività diverse, può aprire dubbi quando un veicolo sia utilizzato in modo anomalo.

Lo schema di Dlgs prevede deroghe (articolo 122-bis), nei limiti della direttiva. Molto opportunamente sdogana la possibilità di sospendere la copertura (già ammessa nel Dm 54/2020 sul contratto base) se temporaneamente l'assicurato non usa il veicolo e lo comunica alla compagnia. La sospensione potrà essere prorogata più volte durante l'annualità assicurativa, sino a nove mesi; non paiono dunque ammesse più sospensioni tra loro non consecutive. La messa in circolazione del veicolo in tempo di sospensione comporterà, in caso di sinistro, l'intervento del Fondo di garanzia e una sanzione amministrativa doppiata rispetto all’ordinaria mancata copertura.

Il fatto che ora solo il veicolo, nella sua ordinaria funzionalità, determina l'obbligo rende centrale, in quest'epoca di mobilità alternativa, individuare i mezzi che integrino la definizione di veicolo ai sensi del Cap. La modifica dell'articolo 1, lettera rrr nella versione originaria era piuttosto laconica. Ma ora stabilisce che va inteso veicolo, in generale, ogni mezzo a motore azionato solo da forza meccanica e circolante sul suolo ma non su rotaia, a condizione che abbia velocità di progetto massima oltre i 25 km/h (a prescindere dal peso) o peso netto massimo superiore a 25 kg (e in tal caso velocità di progetto superiore a 14 km/h). Il fatto che il veicolo vada azionato solo da una forza meccanica esclude i mezzi a propulsione anche parzialmente umana (bici a pedalata assistita, nominate espressamente dalla direttiva, che mira a non scoraggiare l’innovazione “eco”). È poi considerato veicolo qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo, agganciato o no. Ma si potrà discutere sul fatto che l'obbligo tocchi una terza categoria di mezzi, i veicoli elettrici leggeri, da individuare con Dm Mimit; la relazione illustrativa del Dlgs lo spiega con la volontà di inserire anche i monopattini elettrici tra i mezzi da assicurare, generalmente esclusi dalla definizione generale del Dlgs. Il Ddl di riforma del Codice della strada, in attesa di discussione in Parlamento, conferma questa linea, che è fuori dal considerando 4 della direttiva 2021/2118, che esclude dall’obbligo i veicoli elettrici leggeri che non rientrano nella definizione di veicolo ma lascia agli Stati la discrezionalità di includerli per ragioni di sicurezza. Ma in generale la direttiva considera sproporzionato l’obbligo su veicoli più piccoli, meno suscettibili di causare danni significativi e utili a sviluppare forme “eco” di mobilità.

Maurizio Hazan - 7 settembre 2023 – tratto da sole24ore.com

 

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