I professionisti della consulenza del lavoro svolgeranno anche nel 2023 le verifiche sul rilascio del nulla osta al lavoro ai cittadini extraUe, al posto dello sportello unico per l'immigrazione. A stabilirlo è la bozza di Milleproroghe 2023 approvato il 21 dicembre dal consiglio dei ministri. Molte le proroghe presenti nell'articolato, come ormai tradizione: l'operatività del contratto di espansione per gli anni dal 2023 al 2025; il termine per l'adeguamento dei fondi di solidarietà bilaterali dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023; il termine a disposizione delle p.a., dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, per sistemare i contributi non versati alla gestione separata Inps; la disapplicazione fino al 31 dicembre 2023 dei termini di prescrizione dei contributi dovuti ai fondi ex-Inpdap per periodi fino al 31 dicembre 2018.

Placet dei consulenti. Anche nell'anno 2023, dunque, per ottenere il nulla-osta al lavoro per l'assunzione di stranieri bisognerà passare per lo studio di un consulente del lavoro o di un avvocato o commercialista che svolgano consulenza del lavoro. Il Milleproroghe, infatti, procrastina al prossimo anno la sostituzione delle verifiche effettuate dallo sportello unico immigrati con un'asseverazione del professionista, sulla regolarità e congruità dell'istanza di nulla osta già operativa per il 2021 e 2022 (la norma prorogata è l'articolo 44, comma 1, del decreto legge 73/2022 convertito dalla legge 122/2022).

Contratto di espansione. Il contratto, in cambio di formazione e nuove assunzioni, autorizza le imprese a licenziare i dipendenti prossimi alla pensione con uno scivolo di cinque anni, nonché a ridurre l'orario di lavoro agli altri lavoratori ripagati in parte con la Cigs. La legge bilancio 2022 ha fissato a 50 il requisito dei lavoratori richiesto alle aziende per beneficiare del contratto di espansione e lo ha reso operativo per gli anni 2022 e 2023. Il Milleproroghe proroga l'operatività fino al 2025 permettendo, inoltre, l'accesso anche alle imprese in rete.

Adeguamento fondi di solidarietà. I fondi di solidarietà hanno sei mesi di tempo in più (dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023) per adeguarsi al restyling operato dalla legge bilancio 2021. Le novità, si ricorda, riguardano l'ampliamento della platea dei beneficiari a partire dall'inclusione anche dei datori con un solo dipendente e delle prestazioni che sono più estese per causali, importi e durata. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro traslocheranno al Fis dell'Inps dal 1° luglio 2023 (e non più dal 1° gennaio 2023).

La sanatoria per le p.a.. Il Milleproroghe va in soccorso delle p.a. in debito con l'Inps per contributi non versati alla gestione separata e nei confronti delle quali l'istituto era in procinto di avviare le procedure di riscossione coattiva. La speciale sanatoria introdotta dal dl 228/2021, convertito dalla legge 15/2022 (Milleproroghe 2022), infatti, viene prorogata di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2023. Entro tale data e fino a tale nuova data, pertanto, le p.a. sono tenute a dichiarare e versare i contributi dovuti alla gestione separata Inps, in relazione a compensi erogati per rapporti di co.co.co. e assimilati a partire da aprile 1996.

Nuovo rinvio di prescrizione. Infine, il Milleproroghe disapplica fino al 31 dicembre 2023 la prescrizione dei contributi dovuti ai fondi ex-Inpdap afferenti a periodi fino al 31 dicembre 2018 (il vecchio termine era il 31 dicembre 2022 per periodi fino al 31 dicembre 2017).

Riforma dello sport. Sempre in tema di lavoro, infine, il decreto interviene spostando di sei mesi l'entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo, che passa dal 1° gennaio al 1° luglio del prossimo anno.

Daniele Cirioli - 23 dicembre 2022 – tratto da Italia Oggi

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