Niente bonus Natale alle convivenze di fatto. Al lavoratore che ne fa richiesta serve il coniuge a carico fiscale oppure che faccia parte di un nucleo monogenitoriale, nucleo, cioè, in cui l’altro genitore è deceduto o non ha riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio oppure il figlio è stato adottato da un solo genitore (quello destinatario del bonus). Lo precisa l’Agenzia delle entrate nella circolare n. 19/2024, in cui fornisce le prime indicazioni sulla speciale indennità prevista dal dl n. 113/2024 (c.d. dl Omnibus).

Il bonus vale 27 cent di euro al giorno. Infatti, i 100 euro nominali vanno riparametrati alle giornate di lavoro dell’anno 2024, mentre a nulla rileva la durata del contratto di lavoro, se a termine o a tempo indeterminato, né l’orario di lavoro, se tempo pieno o part-time, purché di tipo dipendente (sono fuori le co.co.co.). Non spetta, pertanto, per le giornate di assenza ingiustificata e sciopero. Il bonus arriverà con la tredicesima solo a chi abbia in corso il rapporto di lavoro a dicembre; chi ha cessato prima, nel corso dell’anno, dovrà aspettare il 730 o la dichiarazione dei redditi del prossimo anno.

I requisiti per avere il bonus

Il bonus è un’indennità d’importo fino a 100 euro, a favore soltanto dei lavoratori dipendenti che si trovano in determinate condizioni economiche e familiari (secondo la relazione tecnica ne beneficeranno 1,1 milioni di lavoratori dipendenti). In particolare, spiega l’Ade, il bonus è erogato ai dipendenti per i quali sussistano, congiuntamente, una serie di condizioni.

Il requisito familiare per il bonus

In merito al requisito familiare, l’Ade precisa, prima di tutto, che al coniuge sono equiparate le parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (una, quindi, deve essere a carico fiscale dell’altra). Il coniuge, inoltre, deve necessariamente essere a carico fiscale del lavoratore che richiede il bonus; in alternativa, il lavoratore deve far parte di un nucleo c.d. monogenitoriale, situazione che ricorre quando:

  • - l’altro genitore è deceduto; oppure
  • - l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio;

oppure

  • - il figlio è stato adottato da un solo genitore (quello destinatario del bonus).

In questi casi di nucleo monogenitoriale, l’eventuale convivenza more uxorio (cioè convivenza di fatto), non preclude il diritto al bonus.

Il requisito di reddito per il bonus

Ai fini della verifica del reddito complessivo (massimo 28mila euro), l’Ade precisa che occorre considerare il c.d. reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, nel cui calcolo vi rientrano, tra l’altro, i redditi soggetti a cedolare secca e quelli a imposta sostitutiva. Invece, non rileva il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Agevolazione solo per i dipendenti

L’Ade precisa che, poiché il bonus è legato alla natura di reddito di «lavoro dipendente», non ne possono beneficiare i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, le co.co.co.).

L’importo del bonus, fino a 100 euro

L’importo del bonus, fino a massimo 100 euro per l’intero anno di lavoro, è calcolato in base al periodo di lavoro del dipendente nell’anno 2024. A tal fine, precisa l’Ade, si applica il principio previsto per la fruizione delle detrazioni fiscali di lavoro dipendente, per cui i giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione. A conti fatti, il bonus vale 27 cent di euro per ogni giorno di lavoro. Ad esempio, il contratto a termine di 180 giorni nel 2024 darà diritto a un bonus di 49,31 euro (100/365 moltiplicato 180).

Per il bonus serve la domanda

Per ricevere il bonus, il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta (il datore di lavoro), tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari. Se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con vari datori di lavoro, la domanda-dichiarazione va presentata all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, unitamente alle CU (certificazioni uniche) riferite ai precedenti rapporti di lavoro (servono al calcolo dell’importo di bonus).

Il datore di lavoro deve conservare la documentazione ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti. In seguito alla richiesta del lavoratore, il sostituto d’imposta (datore di lavoro) eroga il bonus con la tredicesima mensilità e ne recupera l’importo, sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, già a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga. Infine, in sede di conguaglio fiscale, il sostituto d’imposta verifica la spettanza del bonus e, se non spettante, provvede al suo recupero.

Daniele Cirioli - 11 ottobre 2024 – tratto da Italia Oggi

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