Niente più «visita e prova» alla Motorizzazione per chi sostituisce le bombole del Gpl del proprio veicolo: per poter circolare, basterà la dichiarazione dell’officina accreditata che ha effettuato l’operazione. Dunque, si eviterà il paradosso di dover circolare a benzina con la bombola nuova in attesa dell’ok degli uffici. Anche se entro 30 giorni si dovrà comunque passare dalla Motorizzazione (anche tramite un’agenzia di pratiche) per far aggiornare la carta di circolazione. Idem per ganci traino e adattamenti per disabili e scuole guida.

Viene così attuato l’ultimo decreto Semplificazioni (Dl 76/2020, articolo 49, comma 5-ter, lettera g): occorreva un Dm Trasporti, che è stato firmato l’8 gennaio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 13 febbraio. Questa è la data di entrata in vigore della semplificazione.

La data di partenza

Ma per l’operatività reale occorrerà attendere perlomeno qualche settimana e ci si arriverà alla spicciolata: la «visita e prova» (operazione con cui un tecnico della Motorizzazione visiona il dispositivo o l’impianto installato, verificandone per quanto possibile il corretto montaggio e funzionamento, prima di aggiornare la carta di circolazione) viene sostituita da una dichiarazione dell’officina installatrice.

Ma la dichiarazione ha valore solo se l’officina è accreditata dall’ufficio provinciale della Motorizzazione. Quindi all’inizio occorre che gli operatori si accreditino e bisognerà vedere con quale ritmo ciò avverrà in ogni singola provincia.

Il regime transitorio

Anche tutte le installazioni effettuate con il regime precedente per le quali al 13 febbraio risultava prenotata una visita e prova rientrano nella semplificazione. Che però, come abbiamo appena visto, non è ancora operativa. Questo di fatto sembra rendere inutile, almeno inizialmente, il regime transitorio.

Infatti, l’articolo 5 del Dm stabilisce che per avvalersi della semplificazione anche per le domande pendenti basta trasformare le prenotazioni in richieste di aggiornamento della carta di circolazione. Ma la circolare n. 5350 emanata lo stesso 13 febbraio dalla Motorizzazione precisa che tali richieste devono essere corredate dalla dichiarazione di corretta installazione da parte di un’officina accreditata.

Quindi, almeno fino a quando gli accreditamenti non saranno partiti, non sarà possibile avvalersi del regime transitorio. Ciò non esclude che in futuro qualcuno possa farlo: le liste di attesa per la «visita e prova» sono lunghe anche mesi e nel frattempo potranno iniziare a esserci officine accreditate. Ma fino a quel momento chi ha la prenotazione non potrà far altro che presentarsi alla visita e prova, se vorrà circolare utilizzando l’impianto o il dispositivo installato.

Impianti e dispositivi

L’iter semplificato vale per alcuni aggiornamenti della carta di circolazione resi obbligatori dall’articolo 78 del Codice della strada. Ciò pare escludere le operazioni identiche, svolte però su veicoli veicoli non immatricolati, perché in quel caso si applica l’articolo 75.

L’elenco delle operazioni è contenuto nel Dm dell’8 gennaio:

- sostituzione serbatoi Gpl (nella maggior parte dei casi, è l’operazione obbligatoria che va effettuata alla scadenza decennale delle bombole);

- montaggio dei ganci di traino sugli autoveicoli fino a 3,5 tonnellate (categorie internazionali M1 e N1);

- installazione di alcuni adattamenti per la guida da parte dei disabili (pomello al volante, centralina comandi servizi, inversione pedali, spostamento leve comandi servizi come luci e tergicristalli, specchi retrovisori grandangolare interno e aggiuntivo esterno);

- doppi comandi per i mezzi delle scuole guida.

Non è chiaro se nella semplificazione rientrino anche le operazioni inverse, cioè quelle di disinstallazione.

I documenti

Altro punto non chiaro del Dm (che peraltro contiene un paio di evidenti refusi) è in quali casi sia eventualmente necessario allegare alla documentazione anche il nulla osta del costruttore del veicolo.

In ogni caso, alla domanda di aggiornamento della carta di circolazione vanno allegate le ricevute dei versamenti sui conti correnti della Motorizzazione, la copia della carta di circolazione e la dichiarazione dell’officina accreditata di aver eseguito i lavori di modifica a perfetta regola d’arte e secondo tutte le prescrizioni e le schede di dettaglio.

Sugli operatori accreditati sono previsti controlli a campione da parte della Motorizzazione. Almeno questo prescrive il Dm. Ci si augura che la perdurante carenza di personale non costringa di fatto ad affidarsi solo a professionalità e coscienza dei controllati.

Maurizio Caprino - 17 febbraio 2021 – tratto da sole24ore.com

Altre notizie