Pubblicato in Gazzetta il decreto attuativo che disciplina l’erogazione del contributo per le spese effettuate dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2023

Un contributo una tantum di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive destinato a famiglie con reddito Isee annuale inferiore ai 10.000 euro. Dopo il via libera del Garante della privacy, arriva in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero della Salute che definisce criteri, modalità e termini di erogazione del bonus vista.

Come ed entro quando richiedere il bonus

Applicabile alle spese sostenute tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, l’incentivo potrà essere richiesto una sola volta per ciascun membro del nucleo familiare interessato. Che, in base alle sue esigenze, potrà scegliere se ottenerlo sotto forma di voucher o di rimborso. Per fare domanda occorreranno pochi, semplici passaggi: indipendentemente dalla formula selezionata, gli aspiranti beneficiari dovranno registrarsi su un’applicazione disponibile sul sito del Ministero (stando a quanto scritto in Gazzetta, a partire dal 15 febbraio 2023 e non oltre il 31 dicembre 2023).

Nel percorso di autenticazione tramite carta d’identità elettronica (Cie), Spid o carta nazionale dei servizi (Cns), l’utente inserirà nel sistema un set di informazioni imprescindibili: nome e cognome, codice fiscale, indirizzo mail e/o numero di telefono, eventuali dati anagrafici del familiare o dei familiari per cui fa domanda e, ovviamente, la dichiarazione Isee. Non finisce qui: in caso di rimborso, sarà necessario fornire gli estremi del documento di acquisto, una copia digitalizzata della fattura o dello scontrino e le coordinate Iban. Per il voucher, invece, basterà solo un documento di autocertificazione del reddito.

Modalità di assegnazione e scadenze

Una volta completati tutti gli step, sarà compito dell’Inps verificare l’aderenza dei candidati ai requisiti necessari. In caso di esito positivo, l’indennizzo sarà accreditato sul conto corrente del richiedente. Il buono, invece, verrà emesso in formato digitale con apposito Qr code e sarà disponibile nell’apposita area riservata. Non avrà durata illimitata: dovrà essere speso entro trenta giorni dalla data di emissione. Scaduto il termine, verrà automaticamente annullato e il beneficiario sarà obbligato a ripetere da zero la procedura per ottenerne uno nuovo (al netto della disponibilità). Quanto alla distribuzione, per gli acquisti effettuati dal 2021 al 2023, i bonus occhiali verranno assegnati in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili annualmente.

Occhio all'elenco dei fornitori

Non tutti gli esercizi commerciali, tuttavia, accetteranno il voucher. Prima di lanciarsi a capofitto nello shopping, è bene consultare l’elenco di fornitori accreditati disponibile sulla piattaforma. Anche i commercianti intenzionati a aderire all’iniziativa, infatti, sono tenuti a seguire un iter preciso. Che prevede, a partire da fine gennaio, la registrazione sulla piattaforma (sempre via Cie, Spid o Cns) e la compilazione di un modulo con partita Iva, codice Ateco, denominazione e luoghi dove svolgono l’attività, la tipologia di beni offerti e venduti e una dichiarazione che li vincola ad accettare i buoni solo per gli acquisti previsti dalla norma. E, soprattutto, soltanto per uno dei prodotti consentiti. Una volta accettato, verrà loro riconosciuto un importo pari al buono validato.

Nessun margine di violazione

Le regole di accesso alla piattaforma non lasciano spazio a colpi di testa. Per i beneficiari, la richiesta del bonus non può essere delegata a soggetti esterni al nucleo familiare e il rimborso può essere effettuato solo sul conto corrente del richiedente o di un componente della famiglia. Stesso discorso per i fornitori: le credenziali per accedere all’applicazione sono utilizzabili solo dall’esercente o da un gestore incaricato, senza possibilità di appoggiarsi a intermediari.

Camilla Curcio - 16 dicembre 2022 – tratto da sole24ore.com

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