In Italia non si potranno produrre ed immettere sul mercato alimenti e mangimi ottenuti a partire da colture cellulari (la cosiddetta carne “sintetica” ricavata dai bioreattori). Viene, inoltre, sancito il divieto di utilizzare la denominazione carne per i prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. Il disegno di legge che vede come primi firmatari il ministro dell'agricoltura, Francesco Lollobrigida, e il ministro della salute, Orazio Schillaci, è stato approvato in via definitiva ieri alla camera dei deputati.

L'intervento legislativo mira a tutelare la salute umana e gli interessi dei cittadini e preservare il patrimonio agroalimentare nazionale, facendo leva sul principio di precauzione contemplato nell'ambito del regolamento comunitario 178/2002 che detta le disposizioni comuni sulla sicurezza alimentare.

I divieti e le sanzioni imposti dal disegno di legge

Il divieto si applica alle diverse attività di vendita, di detenzione del prodotto per la vendita, importazione, produzione per esportazione, distribuzione o somministrazione per il consumo alimentare e riguarda gli alimenti ed i mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.

I controlli sulla corretta applicazione della legge sul territorio nazionale sono affidati ad una serie di istituzioni pubbliche che comprendono il ministero della salute e quello dell'agricoltura, le regioni e province autonome, i reparti competenti dell'arma dei Carabinieri, l'ispettorato centrale per la tutela e prevenzione frodi (Icqrf), l'Agenzia delle dogane, la Guardia di finanza e le Capitanerie di porto.

Il mancato rispetto dei divieti sanciti dalla legge italiana, che sarà oggetto di valutazione da parte dei servizi competenti dell'Unione europea, comporta diverse forme di sanzioni. In primo luogo ci sono quelle di tipo amministrative pecuniarie che vanno da un minimo di 10.000 fino ad un massimo di 60.000 euro o del 10% del fatturato totale annuo realizzato dall'impresa inadempiente. I trasgressori saranno esclusi dai regimi di aiuto pubblici e dall'accesso alle varie forme di incentivi e agevolazioni, attuati con fondi nazionali o comunitari, con il periodo di sospensione che può andare da uno a tre anni.

Tra le diverse forme sanzionatorie c'è anche quella che prevede la chiusura dello stabilimento di produzione, per un periodo compreso da uno a tre anni.

Per determinare la tipologia e l'entità delle sanzioni da applicare, le competenti autorità nazionali tengono conto della durata e della gravità della violazione e della volontà dell'operatore di eliminare o attenuare le conseguenze del comportamento messo in atto.

Uno specifico articolo del testo è dedicato al divieto di utilizzare la denominazione carne per etichettare prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.

La disposizione è stata concepita con lo specifico obiettivo di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale e fare in modo che la produzione e la commercializzazione sul territorio italiano di prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali debba avvenire rispettando il divieto all'utilizzo di denominazioni legali, anche descrittive, riferite alla carne ed ai relativi prodotti derivati. Allo stesso modo è previsto il divieto di fare riferimento alle specie animali ed alle terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria.

Spetta al Masaf predisporre un decreto, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge, contenente l'elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che non possono essere ricondotti a prodotti vegetali, in quanto inducono in errore il consumatore sulla composizione dell'alimento.

Luigi Chiarello – 17 novembre 2023 – tratto da Italia Oggi

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