L’obbligo di tracciabilità delle spese ai fini della detraibilità Irpef non introduce nuovi vincoli ulteriori, pertanto l’onere si considera sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, indipendentemente dal familiare che materialmente esegue il pagamento. È inoltre consentito sostituire la prova cartacea del pagamento tracciato con apposita annotazione sull’originale del documento di spesa rilasciato del percipiente, a patto che l’annotazione avvenga a cura di quest’ultimo.

Questi gli importanti chiarimenti contenuti nella risposta a interpello delle Entrate 431/2020 pubblicata il 2 ottobre che conferma l’interpretazione già proposta e semplifica la vita ai contribuenti. Il fatto che un soggetto paghi od anticipi una spesa per conto altrui attiene ai rapporti interni fra le parti, per cui la detrazione spetta al contribuente a cui è intestata la fattura anche se a pagare materialmente è un terzo. I casi più comuni sono le spese dei figli a carico pagate da un genitore, ma detratte pro quota da entrambi e le spese pagate da un membro della famiglia che “fa la spesa” per tutti.

L’agenzia precisa, come è ovvio, che va comunque verificata la corrispondenza tra la spesa che si vuole detrarre ed il pagamento effettuato da altri. Il contribuente che vuole detrarre la spesa produrrà al Caf o al professionista la prova cartacea della transazione/pagamento fatta dal soggetto che ha materialmente pagato: ad esempio la ricevuta bancomat, l’estratto conto, la copia del bollettino postale o del Mav o la copia dei pagamenti PagoPa. In mancanza, il pagamento «tracciabile» può essere documentato con apposita e specifica annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale (scontrino) da parte del soggetto che cede il bene o presta il servizio.

È una semplificazione notevole, soprattutto per i pagamenti con sistemi diversi dal circuito bancario (transazioni online e via app/smartphone), per i quali l’Agenzia sino ad oggi aveva ritenuto necessaria la produzione dell’estratto conto. Basta che chi emette la fattura, la ricevuta o lo scontrino li integri con la dicitura «pagamento avvenuto con mezzi tracciati» (o analoga annotazione, anche abbreviata). Attenzione però: anche in passato dall’Agenzia ha precisato più volte che l’annotazione «a cura dell’emittente» deve essere parte integrante nel documento, mentre non sono ammesse aggiunte manuali del contribuente. Nello scontrino la dicitura dovrà uscire dal registratore di cassa; nella e-fattura Sdi deve far parte del tracciato xml; le fatture digitali non Sdi (ad esempio fattura per spese sanitarie invita via email o scaricata da app o sito) dovranno contenerla nel corpo del file originario; nelle fatture cartacee l’annotazione dovrà essere a stampa o, se aggiunta con timbro o a mano, va controfirmata dall’emittente. È infine opportuno che nelle specifiche di trasmissione al sistema della precompilata venga prevista l’annotazione del pagamento tracciato.

M.Tarabusi/G.Trombetta - 02 ottobre 2020 – tratto da sole24ore.com

Altre notizie