Proviamo a spiegare il meccanismo della nuova Irpef in busta paga con un esempio concreto. Prendiamo il caso di una lavoratrice dipendente a tempo determinato, la quale nel 2022 presume di ottenere un reddito complessivo di circa 14.500 euro, di lavorare l’intero anno e senza carichi di famiglia. La lavoratrice ha diritto al trattamento integrativo e, nel caso, deve farne richiesta al datore di lavoro? La risposta è affermativa, ne ha diritto perché rientra nella nuova soglia di reddito complessivo pari a euro 15.000, entro la quale il trattamento integrativo spetta in misura intera. Il trattamento integrativo introdotto dal Dl 3/2020, detto anche bonus Irpef o bonus 100 euro, fino al 2021 era riconosciuto in rapporto al numero di giorni lavorativi - a condizione che il reddito complessivo non fosse superiore a 28.000 euro - ai percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilati, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, risultasse di ammontare superiore alla detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati.
Poi, la legge di Bilancio 2022 ha revisionato il trattamento di cui scriviamo, riducendo da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito complessivo sopra la quale il bonus di regola non spetta, lasciando comunque inalterato l’impianto di determinazione e spettanza dello stesso.
Proprio secondo le nuove disposizioni, nel periodo d’imposta 2022, il bonus Irpef spetta per un importo di euro 1.200 nel caso in cui il reddito complessivo non superi i 15.000 euro e qualora vi sia capienza dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente; se, invece, il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro, ma non a 28.000 euro - fermo restando la verifica della capienza dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente - rispetto alla detrazione spettante per le stesse tipologie reddituali, il bonus è comunque riconosciuto a condizione che la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia; per reddito da lavoro dipendente e assimilati; per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021; per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative) sia di ammontare superiore all’imposta lorda.
Tornando all’esempio concreto, essendo in presenza di un reddito complessivo pari a 14.500 euro, derivante esclusivamente da un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato per 365 giorni, occorre verificare la capienza dell’imposta lorda sui redditi rispetto alle detrazioni previste dall’articolo 13, comma 1, del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi). Considerando che l’imposta lorda è pari a 3.335 euro (il 23% di 14.500 euro) e che la detrazione spettante corrisponde a 1.880 euro e per differenza l’imposta netta è di 1.455 euro, la condizione richiesta dalla norma, cioè la capienza, risulta rispettata e quindi la lavoratrice avrà diritto a percepire un importo di 1.200 euro, a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito. Per quanto riguarda il ruolo del sostituto d’imposta, il bonus Irpef è riconosciuto in via automatica, senza attendere alcuna istanza da parte dei beneficiari, mentre non si procede all’erogazione del trattamento in caso di espressa richiesta del lavoratore. Il bonus va ripartito sulle retribuzioni a decorrere dal 1° gennaio 2022 e, in sede di conguaglio, il sostituto deve verificare la spettanza, la capienza o l’incapienza; l’eventuale conguaglio definitivo va, invece, effettuato in sede di dichiarazione dei redditi presentata dal sostituito.
L’importo del trattamento integrativo riconosciuto è poi indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (Cu).
Il contribuente avente diritto al trattamento integrativo, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d’imposta, come nel caso del lavoratore domestico, può richiedere il beneficio nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in corso.

O.Lacqua/A.Rota Porta - 12 aprile 2022 – tratto da sole24ore.com

 

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