No green pass? Stop al reddito di cittadinanza (RdC). La certificazione verde, infatti, serve a chi partecipa ai Puc (progetti utili alla collettività). Chi ne fosse sprovvisto è considerato «assente ingiustificato» e l'assenza ingiustificata di un giorno fa scattare la decadenza dal RdC (non c'è norma di salvaguardia, come per i dipendenti per i quali c'è il diritto alla conservazione del posto). A precisarlo, tra l'altro, è il ministero del lavoro nella nota n. 8526/2021. In questi casi, spiega il ministero, al beneficiario che non intende dotarsi del green pass si può suggerire di rinunciare al RdC per evitare la decadenza (in tal caso la nuova domanda può essere presentata dopo 18 mesi).

La «patente» per lavorare. Il green pass è operativo dal 15 ottobre con l'entrata in vigore dell'art. 3 del dl n. 127/2021 che ha esteso l'obbligo del possesso della certificazione verde a tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato. Fino al 31 dicembre 2021, il possesso del green pass è requisito indispensabile per accedere ai luoghi di lavoro e, di conseguenza, per svolgere ogni tipo di prestazione lavorativa, di formazione e di volontariato.

Green pass e Puc. È stato chiesto al ministero di dare indicazioni sull'applicazione del green pass ai beneficiari di RdC che partecipano ai progetti utili della collettività. Il ministero risponde affermativamente, rilevando che nei confronti dei beneficiari di RdC si applicano le tutele sulla salute e sicurezza (dlgs n. 81/2008, il TU sicurezza). In particolare, nel caso in cui svolga la propria prestazione presso un datore di lavoro, il beneficiario di RdC deve ricevere informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui va a lavorare e sulle misure di prevenzione ed emergenza (queste informazioni deve darle il datore di lavoro ospitante). Naturale conseguenza, quindi, è anche l'obbligo del green pass: il beneficiario di RdC, in quanto partecipante ai Puc, deve esibire la certificazione verde (o eventuali certificazioni che lo esonerano, perché soggetto esente dalla campagna vaccinale). In conclusione, il beneficiario di RdC che partecipa ai Puc a titolarità dei Comuni rientra tra coloro che, dal 15 ottobre al 31 dicembre, devono possedere ed esibire il green pass. Idem, aggiunge il ministero del lavoro, nel caso di beneficiario di RdC che partecipa a Puc delle s cuole.

No green pass? Stop RdC. C'è un problema però per il beneficiario di RdC. Nel caso in cui non possieda il green pass, sarà considerato «assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e, comunque, al 31 dicembre». Ma il dm 22 ottobre 2019 stabilisce che la mancata partecipazione al Puc non giustificata (l'essere no-vax non è valida giustificazione) è causa di «decadenza» dal RdC. Il problema è, dunque questo: è sufficiente un giorno di assenza ingiustificata (un giorno senza green pass) e si può dire addio al RdC. Per ovviare alla decadenza (in tal caso, devono passare almeno 18 mesi per poter richiedere nuovamente il RdC), il ministero indica una soluzione: suggerire al beneficiario RdC sprovvisto di green pass di rinunciare preventivamente al RdC per evitare la decadenza. Quindi ripresentare domanda di RdC appena è in possesso del green pass o a gennaio prossimo, quando (e se) la certificazione verde non sarà più obbligatoria per legge.

Daniele Cirioli - 02 novembre 2021 – tratto da Italia Oggi

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