Il lavoratore negligente è condannato a risarcire il datore anche se non risulta sanzionato in sede disciplinare. Si pongono infatti su piani distinti le due azioni, quella giudiziale per danni e il procedimento interno: con la prima l'azienda punta a ripristinare la situazione patrimoniale lesa dalla condotta del dipendente, mentre è legittima la scelta di non intraprendere il secondo se ad esempio si valuta non sanzionabile il comportamento del lavoratore. E ciò a maggior ragione quando si tratta di un dirigente, che rappresenta l'alter ego del datore. Così la Cassazione nell'ordinanza 27940/23, pubblicata il 4 ottobre dalla sezione lavoro.

Culpa in vigilando. Bocciato il ricorso proposto dal direttore di filiale: diventa definitiva la condanna a risarcire alla banca oltre 117 mila euro per non aver custodito il dossier di una società cliente che aveva ottenuto un prestito. La srl fallisce senza restituire i soldi ma in cassaforte mancano la copie del contratto di finanziamento e della fideiussione prestata: l'istituto di credito non può insinuarsi al passivo della debitrice. Pesano contro il direttore le testimonianze e gli altri elementi istruttori: i giudici del merito ritengono responsabile il dirigente per la sua posizione di vertice, che gli impone di esercitare la vigilanza.

Rapporto fiduciario. È irrilevante ai fini del risarcimento che la banca non abbia adottato nei confronti del dipendente alcun provvedimento disciplinare dopo l'iniziale contestazione dell'addebito. La condotta del lavoratore che viola gli obblighi di fedeltà e diligenza comporta non solo l'applicabilità di sanzioni disciplinari ma anche l'insorgere del diritto al risarcimento dei danni. I due piani d'azione sono indipendenti tanto più per il dirigente dell'istituto di credito, che è in rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro: occupa una posizione di particolare responsabilità perché si colloca al vertice della filiale, svolgendo mansioni che improntano la vita dell'azienda. Né conta che la banca abbia approvato il prestito, assumendosene il rischio: al direttore si imputa solo di aver perso il documento che impedisce di recuperare il credito. Non resta che pagare le spese di giudizio e il contributo unificato aggiuntivo.

Dario Ferrara – 05 ottobre 2023 – tratto da Italia Oggi

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