Il super-congedo parentale non si applica ai dipendenti pubblici perché a loro favore già opera una deroga contrattuale migliorativa. Infatti, per i primi 30 giorni di congedo parentale, hanno diritto a un'indennità al 100%, che è più favorevole dell'indennità all'80% prevista dalla legge bilancio 2023 per un mese di congedo parentale. Lo precisa la Funzione Pubblica nella nota 20810/2023 escludendo, inoltre, il cumulo dei due benefici.

I chiarimenti arrivano a risposta del quesito di un'azienda sanitaria locale, che aveva chiesto di sapere come applicare l'art. 1, comma 359, della legge 197/2022 (legge bilancio 2023), che è la norma che ha modificato il trattamento economico riservato a chi, lavoratore dipendente, pubblico o privato, fruisca del congedo parentale. Per tale, si ricorda, s'intende l'ex astensione facoltativa, ossia il diritto di assentarsi dal lavoro, di propria volontà, riconosciuto alla mamma dopo il “congedo di maternità” e al papà dopo la nascita del figlio o dopo il “congedo di paternità”. In via ordinaria il congedo parentale, che può essere fruito fino ai 12 anni del figlio in misure e durate prefissate, è indennizzabile al 30% della retribuzione del lavoratore.

La norma della legge 197/2022 ha stabilito che un mese di congedo parentale fruito entro i sei anni del figlio è indennizzato all'80% (non 30%). L'opportunità spetta a uno solo dei genitori, lavoratore dipendente, a patto che abbia terminato il congedo di maternità o di paternità dopo il 31 dicembre 2022. L'Asl ha chiesto come applicare la novità ai dipendenti pubblici, alla luce del fatto che questi lavoratori già beneficiano, per i primi 30 giorni del congedo parentale, di un indennizzo elevato al 100% in virtù della disciplina di miglior favore prevista dai Ccnl; o se la novità possa essere riconosciuta come quota aggiuntiva: 30 giorni di congedo al 100% e un altro mese all'80%.

La funzione pubblica ricorda che ai dipendenti pubblici possono essere erogati solo i trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva (art. 45, comma 1, del dlgs 165/2001). Sul trattamento dei periodi di congedo parentale, aggiunge che i Ccnl applicabili al personale delle Asl prevedono che «per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio nonché della maturazione della tredicesima mensilità e sono retribuiti per intero». In base a tale previsione contrattuale, dunque, l'indennità di congedo parentale, per la durata massima di un mese, è già interessata da una deroga in senso migliorativo. Considerato che la norma della legge bilancio riguarda soltanto un mese di congedo parentale, conclude la Funzione Pubblica, deve ritenersi che l'innalzamento dell'indennità all'80% non sia applicabile al personale delle Asl, perché riferito allo stesso periodo per il quale il Ccnl già riconosce la misura al 100% della stessa indennità. La precisazione, nello specifico, riguarda il solo settore Sanità; tuttavia, è da ritenersi valida per analogia anche agli altri comparti della pubblica amministrazione, per i quali i Ccnl prevedano uguali deroghe migliorative.

Daniele Cirioli - 27 maggio 2023 – tratto da Italia Oggi

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