Naspi a maglie più larghe. A partire da gennaio, infatti, l'indennità di disoccupazione riservata ai lavoratori dipendenti spetta anche agli agricoli assunti a tempo indeterminato, ha requisiti di accesso facilitati e l'importo intero spetta per più tempo (la decurtazione del 3%, prevista in precedenza dal quarto mese è spostata al sesto, o all'ottavo mese ai soggetti ultra55enni). A precisarlo è l'Inps nella circolare n. 2/2022, illustrando le novità della legge n. 234/2021, la manovra 2022.

Eventi del 2022. Le novità, precisa prima di tutto l'Inps, trovano applicazione agli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° gennaio 2022. Per «evento di disoccupazione», aggiunge l'Inps, si intende l'evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.

Naspi agli agricoltori. Dal 1° gennaio sono destinatari della Naspi anche gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti di cooperative e loro consorzi (di cui alla legge n. 240/1984) che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o dei loro soci. Insieme alla Naspi è estesa a cooperative e loro consorzi l'obbligo di pagamento della relativa contribuzione. L'obbligo sussiste sia per i lavoratori assunti da tale data sia per quelli assunti precedentemente. Il contributo è dovuto in misura pari all'1,61%: 1,31% più 0,30% a titolo di contributo integrativo per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali. Inoltre, si applica anche il c.c. ticket licenziamento.

Requisiti più facili. La Naspi è riconosciuta ai lavoratori che hanno perduto involontariamente l'occupazione e che presentino congiuntamente questi requisiti: a) siano in stato di disoccupazione; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione, almeno 13 settimane di contributi; c) possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. La manovra elimina il requisito delle 30 giornate di lavoro, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022 (questa facilitazione, in realtà, è già stata vigente per l'anno 2021). Con riferimento al requisito contributivo delle tredici settimane, l'Inps fa presente che sono fatti salvi, e quindi considerati utili all'accesso alla Naspi, i contributi contro la disoccupazione versati nel settore agricolo sia ai fini del diritto, della misura e della durata della prestazione, anche prima del 1° gennaio 2022 a patto che non siano stati già utilizzati ai fini della fruizione dell'indennità agricola.

La riduzione. La disciplina prevede che l'importo della Naspi si riduca del 3% ogni mese a partire dal quarto mese di fruizione, cioè dal 91° giorno della prestazione (ma anche questa norma è stata sospesa nel periodo Covid). La Manovra prevede che, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la Naspi si riduca del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione ovvero dall'ottavo mese di fruizione, qualora il beneficiario abbia 55 anni.

Daniele Cirioli - 07 gennaio 2022 – tratto da Italia Oggi

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