Il Dl 144/22 conferma i sostegni alle imprese anche per le spese di ottobre e novembre. Crediti d’imposta potenziati ed estesi alle piccole attività. Ma gli aumenti in bolletta corrono più veloci
La proroga e il potenziamento dei bonus energia spingono più avanti i termini per l’uso dei crediti. Il decreto Aiuti-ter 144/2022 (pubblicato in Gazzetta venerdì 23 settembre) riconferma i tax credit per le imprese colpite dal caro-bolletta: anche se non per tutto il quarto trimestre 2022, ma solo per i mesi di ottobre e novembre. E nel farlo fissa una nuova scadenza per l’utilizzo di questi crediti, che potranno essere compensati o ceduti entro il 31 marzo 2023. Non solo. Modificando il decreto Aiuti-bis, dispone lo stesso termine anche per fruire dei bonus maturati nel terzo trimestre dell’anno (che altrimenti avrebbero dovuto essere compensati entro il 31 dicembre o ceduti con comunicazione entro il 21 dicembre).
Oltre a prolungare i crediti d’imposta sui consumi di energia elettrica e gas naturale, ora validi anche per le fatture di ottobre e novembre 2022 (non per dicembre), il decreto potenzia il valore dei contributi rispetto al terzo trimestre: si passa dal 25 al 40% dei costi per le imprese energivore, gasivore e non gasivore; e dal 15 al 25% per le non energivore. Queste ultime cambiano anche definizione: la platea delle imprese “non energivore” si allarga a quelle «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW», anziché 16,5 kW; includendo così – anche se solo per due mesi – realtà più piccole come bar, ristoranti o negozi.
I crediti continuano a calcolarsi sulla spesa per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, e sulla spesa per il gas consumato per usi diversi da quelli termoelettrici. Ma è palese che, nonostante estensioni e rafforzamenti, questi sostegni (a tempo) possano alleviare solo in minima parte il peso di bollette che continuano a schizzare in alto, come testimoniano anche le voci degli imprenditori raccolte dal Sole 24 Ore (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.). Il gas, ad esempio, non è mai stato così caro, sottolinea il Centro studi di Confindustria: 236 euro al MWh in media ad agosto e ancora 205 a settembre.
La logica dei requisiti per accedere ai bonus resta inalterata. Nel caso dell’elettricità, le imprese devono aver subìto in media nel terzo trimestre 2022 (fatture di luglio, agosto e settembre) un aumento del costo per kW di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, al netto di imposte ed eventuali sussidi. Nel caso del gas, invece, si guarda al prezzo medio di riferimento del Mercato infragiornaliero (Mi-Gas) nel terzo trimestre 2022, che dev’essere superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Come per i trimestri precedenti, l’incremento del costo del gas è di fatto già verificato, perché si riferisce a un dato generale, indipendente dai singoli consumi o dai contratti di fornitura. Un dato che staziona largamente sopra al 30%: il prezzo medio del Mi-Gas pubblicato dal Gestore dei mercati energetici (Gme) nel terzo trimestre 2022 è stato infatti 16 volte superiore (+ 1.507%) a quello del pari periodo 2019 (198,51 contro 12,35 euro/MWh).
Dunque, il tax credit del 40% sui consumi di gas spetterebbe di default a tutte le imprese: gasivore e no. Mentre per il bonus sull’energia elettrica il discorso è diverso: l’aumento dei costi va verificato in relazione ai consumi di ciascuna azienda (per le imprese multisito si calcola complessivamente e non per singola utenza).
Il decreto Aiuti-ter rilancia anche la possibilità che le imprese non energivore e non gasivore chiedano al proprio fornitore di comunicare «il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022». Questa semplificazione – che replica quella già prevista negli scorsi mesi – presuppone però che da luglio a novembre 2022 l’impresa si rifornisca «di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019».
Il venditore è tenuto a inviare la comunicazione con i conteggi entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito: quindi entro il 23 gennaio 2023. Anche per questo motivo, cioè per dar tempo di utilizzare i nuovi crediti, la scadenza per fruire dell’agevolazione viene fissata al 31 marzo 2023.
A definire modalità di richiesta, comunicazioni ed eventuali sanzioni sarà l’Arera (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), dopo la conversione in legge del decreto Aiuti-ter. La delibera dell’Authority ricalcherà verosimilmente quella pubblicata il 29 luglio e riferita ai crediti del secondo trimestre dell’anno. Una delibera che, tra l’altro, sarà presto seguita da quella relativa ai tax credit del terzo trimestre, prevista dal decreto Aiuti-bis (convertito la scorsa settimana nella legge 142/2022 che è in vigore dal 22 settembre).
Nel documento del 29 luglio l’Arera aveva precisato che richieste e risposte dovessero avvenire tramite posta elettronica certificata o con altro sistema tracciabile individuato dal venditore stesso. Alcuni fornitori di energia e gas avevano quindi predisposto i moduli da compilare e inviare via Pec, che potranno essere aggiornati.
Ma ferma restando l’esclusione delle aziende energivore, gasivore o che hanno cambiato il fornitore del 2019 – le quali devono verificare il credito in autonomia – in alcuni casi l’intervento del venditore potrebbe comunque non bastare: se l’impresa è titolare di altri punti di prelievo – spiega infatti la delibera Arera – «i conteggi comunicati non sono sufficienti a determinare né la titolarità del credito né il credito d’imposta».
Dario Aquaro - 1 ottobre 2022 – tratto da sole24ore.com