L'imponibile previdenziale mensile dell'addetto deve essere sotto 1.538 euro. L'attribuzione è esclusa per i percettori di pensioni o reddito di cittadinanza

In questi giorni aziende e consulenti del lavoro sono alle prese con la gestione dell’una tantum di 150 euro prevista dal decreto Aiuti-Ter (Dl 144/2022). Il bonus è disciplinato dall’articolo 18 del decreto e deve essere erogato in via automatica, tramite i datori di lavoro, con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022: si tratta, appunto, di un importo pari a 150 euro spettante ai lavoratori dipendenti (con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, che avranno l’indennità dall’Inps), non titolari dei trattamenti previsti dall’articolo 19 del decreto, cioè trattamenti pensionistici o reddito di cittadinanza.

I destinatari

Hanno diritto al bonus di 150 euro tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che questi assumano o meno la natura di imprenditore.

La circolare esplicativa Inps 116/2022 evidenzia che l’erogazione è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato, perché la compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è prevista per questa tipologia di lavoratori a termine. Invece, è il datore a dover corrispondere la misura anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli agricoli), intermittenti e iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, se sono in forza nel mese di novembre.

L’elaborazione dei cedolini

Prima di emettere il cedolino di novembre, il datore di lavoro ha due incombenze.

1 - Deve innanzitutto raccogliere una dichiarazione dai dipendenti: il Dl 144/2022 prevede infatti che l’indennità di 150 euro sia riconosciuta «previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16». Pertanto, il lavoratore deve presentare al datore una dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza. Per queste categorie, il bonus è erogato direttamente dall’Inps.

Poiché il beneficio spetta una sola volta, il lavoratore che sia titolare di più rapporti di lavoro presenta la dichiarazione al solo datore che provvederà al pagamento. Con il messaggio 3806/2022, l’Inps ha stilato un modello che può essere usato dalle aziende per raccogliere le informazioni dai propri lavoratori.

2 - La seconda operazione a cura dei datori sarà quella di monitorare il rispetto di un’altra condizione, ossia il limite della retribuzione mensile per cui si ha diritto al bonus: questa soglia va intesa come retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed è di 1.538 euro, al netto della tredicesima mensilità o ratei della stessa (messaggio Inps 4159/2022) nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nello stesso mese ci sia copertura figurativa parziale.

La circolare Inps 116/2022 ha precisato che l’indennità va erogata al lavoratore quando la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati come ad esempio, Cigo o Cigs, assegno di integrazione salariale garantito dal Fis o dai Fondi di solidarietà e Cisoa, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o nel caso di congedi parentali, ma in questi casi il messaggio 4159 precisa che si deve tenere conto della retribuzione teorica.

L’una tantum non può essere riconosciuta, invece – sebbene sussista il rapporto di lavoro nel mese di novembre – nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, ma non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto come, ad esempio, nel caso di aspettativa non retribuita.

L’erogazione in busta paga dei 150 euro genera un credito verso l’Inps che il datore di lavoro può compensare in sede di denuncia contributiva mensile Uniemens di competenza del mese di novembre 2022.

O.Lacqua/A.Rota Porta - 27 novembre 2022 – tratto da sole24ore.com

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