Doppia tutela ai lavoratori c.d. fragili. Infatti, dal 1° gennaio sono tornate effettive sia la tutela del «ricovero ospedaliero» (cioè l'equiparazione alla malattia delle assenze da lavoro), rimasta operativa per il periodo di emergenza fino al 15 ottobre 2020, sia la possibilità «di norma» di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, con eventuale spostamento ad altra mansione, rimasta operativa dal 16 ottobre fino al 31 dicembre 2020. A spiegarlo è l'Inps nel messaggio n. 171/2021, illustrando le novità della legge di bilancio per il 2021 (la legge n. 178/2020) in tema di tutele a favore dei lavoratori dipendenti nei casi di quarantena per Covid e di soggetti c.d. fragili.

Tre ipotesi. Le novità riguardano le tutele per le assenze dei lavoratori dipendenti (questi soltanto, precisa l'Inps) nelle seguenti tre ipotesi: quarantena con sorveglianza attiva; permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; lavoratori c.d. fragili (lavoratori con certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, compensi disabili gravi ex legge n. 104/1992).

Quarantena e permanenza domiciliare. Le tutele interessano solamente i lavoratori del settore privato (analoga tutela opera anche nel settore del lavoro pubblico). A partire dallo scorso anno (per effetto delle previsioni del dl n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, il primo provvedimento emergenziale), nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, i lavoratori dipendenti hanno diritto all'indennità di malattia pagata dall'Inps. I periodo di quarantena e di sorveglianza attiva presso il domicilio, infatti, vengono equiparati a malattia ai fini del trattamento economico e, inoltre, non sono computati nel c.d. periodo di comporto del lavoratore beneficiario. La novità introdotta dalla legge bilancio 2021 riguarda l'obbligo, per il medico curante, di indicare sulla certificazione medica «gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva»: vigente per tutto l'anno 2020, è abrogato dal 1° gennaio 2021 (non è più da osservare).

Lavoratori c.d. fragili. Le tutele interessano sia i lavoratori dipendenti del settore privato e sia del settore pubblico e sono di due tipi. Dal 17 marzo al 15 ottobre 2020, prima di tutto, a tali lavoratori dipendenti ritenuti «fragili», l'assenza da lavoro è equiparata a ricovero ospedaliero, qualora giustificata da una certificazione di malattia riportante l'indicazione della condizione di fragilità; ciò vuol dire riconoscimento dell'indennità economica e della correlata contribuzione figurativa. L'altra tutela, in vigore dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, prevede che «i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area d'inquadramento (…) o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto». La novità introdotta dalla legge di bilancio del 2021 è la proroga di entrambe le tutele per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021. In tabella, il quadro delle tutele con le casistiche e i riferimenti temporali.

Daniele Cirioli – 19 gennaio 2021 – tratto da Italia Oggi

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