Lo spalmacrediti da superbonus non solo allunga ma anche rallenta (fa slittare di un anno) la fruizione dei crediti: il frazionamento in 10 anni infatti decorre dall'anno successivo a quello di riferimento della rata oggetto di opzione. Da questo slittamento anche un effetto “riporto rata” controverso. Ad esempio una rata o solo parte della stessa targata 2023 che per disposto normativo deve essere utilizzata entro la fine della stessa annualità, se oggetto di frazionamento, essendo fruibile a partire dal 1 gennaio 2024, come disposto dal provvedimento, di fatto non “scade” più nel 2023 ma viene riportata nell'annualità successiva. Lato positivo però è che l'opzione di ripartizione in 10 anni può essere esercitata anche sui crediti già parzialmente compensati, può interessare solo su una parte della rata annuale disponibile e può essere effettuata in più soluzioni. Sono le indicazioni fornite dall'agenzia delle entrate con il provvedimento n. 2023/132123 pubblicato lo scorso 18 aprile 2023. Il provvedimento va a scardinare l'interpretazione letterale della disposizione che vincolava la possibilità di opzione “spalmacrediti” unicamente verso i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati. Il requisito della integralità del credito avrebbe circoscritto l'ambito applicativo della nuova norma principalmente alle cessioni dei crediti comunicate all'agenzia e riferite a spese 2022, il cui utilizzo è possibile dallo scorso 1 gennaio 2023 essendo, quelle targate 2021, salvo rari casi, già sicuramente oggetto di cessione e di utilizzo da parte dei cessionari. L'interpretazione dell'amministrazione finanziaria va invece oltre il tenore letterale della disposizione prevedendo la possibilità di opzione anche sulle quote residue dei crediti riferite agli anni 2022 (e seguenti) per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022 e relative ai soli interventi da superbonus ed anche per quelle riferite agli anni 2023 (e seguenti) derivanti dalle comunicazioni trasmesse dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023 per lavori da superbonus, sismabonus e bonus eliminazione barriere. Inoltre ulteriore agevolazione stabilita dall'agenzia delle entrate nel provvedimento riguarda la possibilità di optare per la ripartizione anche solo ad una parte della rata del credito al momento disponibile con possibilità di operare ulteriori rateizzazioni in più soluzioni sulla restante parte della rata e su gli eventuali altri crediti nel frattempo eventualmente acquisiti. Per far capire l'effetto positivo del meccanismo, l'agenzia riporta una esempio estremamente chiaro. Il caso portato è quello di un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo sismabonus dell'importo di 100 euro e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023. Come specificato dall'amministrazione finanziaria questo soggetto può in alternativa stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell'anno, per ipotesi pari a 60 euro e comunicare all'Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare, pari a 40 euro (ripartita in 10 quote da 4 euro). Se alla fine del 2023 avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all'Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni. In alternativa potrà attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e comunicare all'Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni.

G.Mandolesi/S.Mazzocchetti – 22 aprile 2023 – tratto da Italia Oggi

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