Sono una dipendente con più di 35 anni di contribuzione e ho raggiunto anche il requisito anagrafico dell’Opzione Donna, in vigore nel 2021, in quanto nata nel 1963. Ho da poco scoperto che i requisiti ora sono più stringenti. È vero che non posso più accedere a questa forma di pensionamento anticipato?
L‘articolo 16 del Dl 4/2019 riconosce un anticipo pensionistico per le lavoratrici dipendenti ed autonome che hanno maturato entro il 31/12/2021 il requisito contributivo pari o superiore a 35 anni ed il requisito di almeno 58 anni di età (59 per le lavoratrici autonome). L’accesso a pensione decorre dopo la finestra mobile pari a 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dalla maturazione di entrambi i requisiti.
Giro di vite
Con la legge di Bilancio del 2023 (197/2022) e quella di Bilancio dell’anno successivo i requisiti sono divenuti più stringenti con conseguente calo del numero delle richieste. L’accesso anticipato denominato Opzione Donna, infatti, è stato fino ad ora annualmente prorogato in riferimento ai relativi requisiti e non rappresenta un accesso di tipo strutturale nel nostro ordinamento pensionistico. Oltre al requisito anagrafico divenuto più stringente, pari a 60 anni di età da compiere entro il 31.12.2022 oppure 61 anni di età da compiere entro il 31.12.2023 (requisito riducibile di un anno qualora l’interessata abbia un figlio o di due anni qualora abbia due o più figli), è stata inserita un’ulteriore condizione soggettiva da possedere in quanto la dipendente deve rientrare anche in una delle seguenti condizioni, fra di loro alternative:
Il cumulo contributivo
Non è possibile utilizzare l’istituto del cumulo contributivo ex lege 232/2016, fatta eccezione per i contributi della gestione dello spettacolo o di artigiani e commercianti che dialogano con il fondo dei dipendenti del privato; per le assicurate che hanno ulteriore contribuzione collocata in varie gestioni e sono interessate a questo accesso anticipato vi è la necessità di ricongiungere la contribuzione in un’unica gestione ai sensi della legge 29/1979 o della legge 45/1990 in caso di contribuzione maturata nelle casse professionali. Preme ricordare infine che questo accesso prevede il ricalcolo dell’intera pensione con metodo contributivo in modo permanente.
F.Bicicchi/A.Orlando/M.Podda - 6 ottobre 2024 – tratto da sole24ore.com