Sono una dipendente con più di 35 anni di contribuzione e ho raggiunto anche il requisito anagrafico dell’Opzione Donna, in vigore nel 2021, in quanto nata nel 1963. Ho da poco scoperto che i requisiti ora sono più stringenti. È vero che non posso più accedere a questa forma di pensionamento anticipato?

L‘articolo 16 del Dl 4/2019 riconosce un anticipo pensionistico per le lavoratrici dipendenti ed autonome che hanno maturato entro il 31/12/2021 il requisito contributivo pari o superiore a 35 anni ed il requisito di almeno 58 anni di età (59 per le lavoratrici autonome). L’accesso a pensione decorre dopo la finestra mobile pari a 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dalla maturazione di entrambi i requisiti.
Giro di vite
Con la legge di Bilancio del 2023 (197/2022) e quella di Bilancio dell’anno successivo i requisiti sono divenuti più stringenti con conseguente calo del numero delle richieste. L’accesso anticipato denominato Opzione Donna, infatti, è stato fino ad ora annualmente prorogato in riferimento ai relativi requisiti e non rappresenta un accesso di tipo strutturale nel nostro ordinamento pensionistico. Oltre al requisito anagrafico divenuto più stringente, pari a 60 anni di età da compiere entro il 31.12.2022 oppure 61 anni di età da compiere entro il 31.12.2023 (requisito riducibile di un anno qualora l’interessata abbia un figlio o di due anni qualora abbia due o più figli), è stata inserita un’ulteriore condizione soggettiva da possedere in quanto la dipendente deve rientrare anche in una delle seguenti condizioni, fra di loro alternative:

  • Caregiver da almeno 6 mesi del coniuge o di un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992 o di un parente o di un affine di secondo grado convivente se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni oppure siano pure loro affetti da patologie invalidanti o già deceduti o mancanti;
  • Una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, pari o superiore al 74%;
  • Lavoratrice licenziata o lavoratrice dipendente di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa (età sempre prevista 58 anni gli altri requisiti sono raggiunti entro il 31.12.2022, altrimenti 59 anni per coloro che raggiungono i requisiti entro il 31.12.2023) a prescindere dal numero dei figli. Avendo la lettrice raggiunto entrambi i requisiti richiesti entro il 31.12.2021, ha la possibilità di accedere alla “vecchia” Opzione Donna senza dover quindi possedere i nuovi requisiti richiesti. Come avviene per tutti gli accessi pensionistici, infatti, opera la cristallizzazione del diritto a pensione che consente a coloro che hanno raggiunto determinati requisiti pensionistici entro i termini normativi di poter accedere a quella tipologia di pensione in qualsiasi momento successivo. Per tutte le versioni di Opzione Donna il conteggio dei 35 anni di contributi non deve essere raggiunto considerando la contribuzione figurativa derivante da indennità di disoccupazione e da periodi di malattia non integrati dal datore di lavoro.

Il cumulo contributivo

Non è possibile utilizzare l’istituto del cumulo contributivo ex lege 232/2016, fatta eccezione per i contributi della gestione dello spettacolo o di artigiani e commercianti che dialogano con il fondo dei dipendenti del privato; per le assicurate che hanno ulteriore contribuzione collocata in varie gestioni e sono interessate a questo accesso anticipato vi è la necessità di ricongiungere la contribuzione in un’unica gestione ai sensi della legge 29/1979 o della legge 45/1990 in caso di contribuzione maturata nelle casse professionali. Preme ricordare infine che questo accesso prevede il ricalcolo dell’intera pensione con metodo contributivo in modo permanente.

F.Bicicchi/A.Orlando/M.Podda - 6 ottobre 2024 – tratto da sole24ore.com

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