Fuori gara l'azienda che snobba la parità di genere sul lavoro. Se non ha presentato il rapporto biennale (adempimento per le aziende, pubbliche e private, con più di 50 dipendenti), infatti, è esclusa dalla gara di appalto. Per ovviare deve produrre il rapporto in sede di gara e inviarlo a rappresentanze sindacali aziendali e consigliera/consigliere regionale di parità. A stabilirlo è il decreto 20 giugno 2023 pubblicato nella GU 173/2023, che approva le linee guida sulle pari opportunità generazionali e di genere e per l'inclusione delle persone con disabilità. Per le aziende più piccole (da 15 a 50 dipendenti), invece, previste sanzioni sotto forma di penali economiche se manca l'attestazione di regolarità sulle c.d. assunzioni obbligatorie (disabili).
Misure di promozione. Le linee guida danno attuazione all'art. 61 del dlgs 36/2023 (codice appalti pubblici), che ha il fine di favorire le pari opportunità generazionali (giovani d'età inferiore a 36 anni) e di genere sul lavoro, nonché di promuovere l'inclusione delle persone con disabilità. In pratica, la norma riconosce a stazioni appaltanti ed enti concedenti la facoltà di riservare il diritto di partecipare alle gare (appalti e/o concessione) a chi occupa per almeno il 30% lavoratori con disabilità o svantaggiati. Si tratta, in altre parole, dei contratti c.d. riservati; in un quesito del 25 maggio, tuttavia, il ministero delle infrastrutture precisa che «le previsioni di cui all'All. II.3 dovrebbero trovare applicazione con riferimento a tutti gli appalti pubblici». Si considerano “soggetti con disabilità” le persone “disabili” (art. 1 legge 68/1999), le persone svantaggiate, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, gli alcolisti, i tossicodipendenti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate in istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno.
Gli obblighi. Tre gli obblighi principali (sono indicati in tabella). Le linee guida precisano che gli obblighi si applicano anche in mancanza d'espressa previsione nel bando di gara; tuttavia, per esigenza di certezza dei rapporti giuridici e tutela dell'affidamento degli operatori economici, è opportuno che il loro contenuto (degli obblighi) sia espressamente indicato sia nel bando di gara che nel contratto.
Rapporto parità. Il primo obbligo interessa aziende ed enti, pubblici e privati, che occupano oltre 50 dipendenti. A pena di esclusione della gara, devono produrre copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che hanno presentato, con attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità.
Le penali. Relativamente agli obblighi a carico di aziende ed enti più piccoli, con numero di dipendenti da 15 a 50, non è prevista la sanzione d'esclusione dalla gara, ma una penale calcolata in base alla gravità della violazione e proporzionale all'importo del contratto o prestazioni. Il calcolo delle penali, precisano le linee guida, può consistere nella misura giornaliera compresa tra 0,6 per mille e 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, nel limite massimo del 20% (di tale ammontare netto).
Daniele Cirioli – 28 luglio 2023 – tratto da Italia Oggi