È stato prorogato in extremis al 30 settembre il termine per comunicare la rateizzazione all’Inps dei contributi sospesi a causa dell’emergenza Covid-19. Resta ferma la scadenza del 16 settembre 2020 per il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata della rateizzazione, secondo quanto concesso dal decreto legge agosto, e per farlo le aziende dovranno utilizzare gli stessi codici F24 e lo stesso modello di comunicazione di dilazione già previsti per il piano di ripresa del decreto rilancio, basato sulla rateizzazione dell'intero importo in quattro mesi. Queste sono le regole base, sancite dall’Inps nel messaggio 3274/2020, i per eseguire i versamenti secondo il nuovo piano di rateizzazione introdotto dall'articolo 97 del Dl 104/2020.

Due possibilità di rateazione

L'istituto di previdenza conferma che si tratta di una possibilità che si aggiunge a quella disciplinata dagli articoli 126 e 127 del Dl 34/2020. Pertanto datori di lavoro e committenti possono optare per una delle due forme di rateazione, sempre senza aggravio di sanzioni e interessi. Per la nuova rateazione secondo il Dl 104/2020, anch'essa in scadenza il 16 settembre, l'Inps non introduce nuovi codici e modalità, limitandosi a rinviare per tutti questi aspetti a quanto già previsto nel messaggio 2871/2020 riservato alla rateazione del Dl 34/2020. Quindi chi opterà per il versamento in massimo quattro rate del 50% del debito complessivo, dovrà seguire le medesime regole previste per chi ha optato per il versamento del totale in quattro rate (causale versamento DSOS e matricola aziendale seguita dal codice sospensione esposto in uniemens, da utilizzare per tutte le rate, ma anche per il versamento unico).

Il modello resta invariato

Rimane invariato anche il modello di comunicazione di dilazione da utilizzare, cioè quello pubblicato tra i servizi del sito Inps, sebbene predisposto per la prima ipotesi di rateazione (max 4 rate) e non aggiornato. Ne consegue che tale modello, sebbene non contenga la specifica previsione del versamento a rate del solo 50% del debito, deve essere ugualmente utilizzato dalle aziende che scelgono nuova rateazione. In particolare, nel modello, per ciascun mese di sospensione (quello in cui doveva essere effettuato il pagamento), e per ciascun codice di sospensione indicato in uniemens, deve essere esposto il relativo debito contributivo oggetto di rateizzazione. Il mancato aggiornamento del modello non consentirà di indicare esplicitamente quale forma di rateizzazione è stata preferita, che l'Inps potrà dedurre solo dal confronto con l'importo della rata dei contributi versati rispetto al totale dovuto.

Gli altri casi

La presentazione del modulo non dovrebbe essere necessaria per coloro che scelgono di pagare il 50% del debito in un'unica soluzione entro il 16 settembre e che intendono rateizzare in massimo 24 rate il 50% residuo (a decorrere dal 18 gennaio 2021), secondo le istruzioni, che l'istituto fornirà con prossimo messaggio.Vale sempre la regola secondo cui non si procede a restituire gli importi che già sono stati versati.

Barbara Massara - 14 settembre 2020 – tratto da sole24ore.com

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