Non rientrano nell’imponibile previdenziale i redditi di partecipazione nelle Srl in cui il contribuente occupa esclusivamente il ruolo di socio di capitale, senza alcun apporto di prestazione lavorativa. A stabilirlo, anzi, a ribadirlo, è l’ordinanza 25341/2022 della Corte di cassazione, la quale, tornando sul tema controverso della base di calcolo della contribuzione per lavoratori autonomi Inps (ovvero gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti), afferma l’assoluta liceità di escludere dalla formazione della base di computo per l’applicazione dell’aliquota contributiva i redditi da società di capitali (Srl) in assenza di attività lavorativa.

Tale indicazione va, quindi, tenuta ben presente in sede di compilazione del modello Redditi 2022, da inviare entro il prossimo 30 novembre.

Del resto sulla questione, la Cassazione è ormai allineata da tempo (sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019 e n. 4180/2021), ma quel che conta è che pure l’Inps, dopo anni di dure battaglie legali con i contribuenti, ha corretto il tiro, già con la circolare 10 giugno 2021, n. 84, con la quale ha recepito le indicazioni arrivate dal ministero del Lavoro (nota 7476 del 16 luglio 2020), in base alle quali «devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa».

Alla luce di tale orientamento è quindi utile riepilogare le regole da osservare per determinare la base imponibile ai fini Inps per artigiani e commercianti, per una corretta compilazione del quadro RR del modello Redditi.

La definizione dell’imponibile

L’imprenditore socio di una Srl nella quale presta attività, dovrà obbligatoriamente iscriversi all’Inps e pagare sulla quota di reddito attribuibile “per trasparenza” come socio, in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, anche quando non è avvenuta alcuna distribuzione ai soci.

Viceversa, gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto legge 384/1992, e quindi non fanno base imponibile ai fini previdenziali. Questo in linea generale.

I casi particolari

Poi, nel momento in cui l’imprenditore possiede partecipazioni o svolge attività lavorative di natura imprenditoriale derivanti dall’apporto in più compagini societarie, sarà sempre il fatto di prestare o meno attività nell’impresa a guidare la formazione della base imponibile. Per cui, nel caso in cui il titolo all’iscrizione alle Gestioni previdenziali derivi principalmente dall’attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone, e a questa l’imprenditore accomuni anche una partecipazione in Srl, la quota di reddito ascrivibile a quest’ultima formerà base imponibile Inps solo qualora l’imprenditore presti attività lavorativa anche in tale Srl.

La legge prevede che il socio amministratore della Srl, percettore di un compenso, che presta attività nell’azienda sia comunque soggetto a doppia contribuzione (Inps gestione separata per l’attività di amministratore e Inps commercianti/artigiani per l’attività lavorativa). Da sempre, nella pratica operativa, vi è la difficoltà di stabilire i confini tra l’attività dell’amministratore e (specie per le mansioni intellettuali) quella lavorativa del socio che fa scattare la doppia contribuzione.

Nel merito di tale ultima questione va ricordato come la Cassazione, con sentenza 1759 del 27 gennaio 2021, abbia stabilito che le mansioni intellettuali svolte dall’amministratore della società non presentano, da sole, le caratteristiche necessarie per obbligare il socio che svolge questo incarico a iscriversi nella gestione commercianti.

Ne consegue che il socio amministratore che presta unicamente attività intellettuale di direzione e coordinamento aziendale (per esempio intrattenendo rapporti bancari e/o svolgendo attività di direzione e controllo in azienda) non ha i requisiti per essere iscritto nella gestione commercianti Inps ed essere tenuto alla relativa contribuzione.

Giorgio Gavelli - 15 ottobre 2022 – tratto da sole24ore.com

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