Risarcimento e sanzioni a carico del condominio che diserta la mediazione. A dare una lezione esemplare per arginare il malcostume della mancata partecipazione al procedimento deflattivo è il Tribunale di Termini Imerese, con la sentenza 312 del 19 aprile 2022, che ha censurato la condotta del condominio che omette di partecipare al procedimento di mediazione, ricavando così un comportamento concludente per supportare la tesi avversaria. E, oltre a dare ragione nel merito al condomino che aveva chiesto l’annullamento di una delibera assembleare, ha irrogato una tripla condanna pecuniaria: 1) il pagamento del doppio del contributo unificato, 2) il risarcimento del danno da lite temeraria, e, infine, 3) la refusione delle spese di lite.

Il condominio, infatti, non partecipava alla mediazione, senza giustificazione alcuna, e il Tribunale siciliano ha valutato tale condotta sufficiente a corroborare la fondatezza della pretesa di parte attrice, in forza del combinato disposto degli articoli 8, comma 4 bis, del Dlgs 28/2010 e 116 del Codice di procedura civile: il comportamento processuale è stato ritenuto «doloso» e concorrente a«ritenere raggiunta la piena prova delle doglianze della parte attrice».


L’omessa e ingiustificata mancata partecipazione al procedimento è stata infine censurata a norma dell'articolo 96 del Codice di procedura civile a titolo di «lite temeraria». Il condominio è stato così condannato al versamento del doppio del contributo unificato in base all'articolo 8, comma 5, del Dlgs 28/2010, come modificato dalla legge 148/2011, e al pagamento della somma di duemila euro a titolo di risarcimento del danno in favore del condomino che aveva impugnato la delibera. Da ultimo, il provvedimento giudiziale è stato concluso con la condanna del condominio a rifondere le spese di lite.

Rosario Dolce - 19 maggio 2022 – tratto da sole24ore.com

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