Zero contributi per tre anni sulle assunzioni con apprendistato di primo livello effettuate negli anni 2020 e 2021. I piccoli datori di lavoro (quelli con numero di addetti fino a nove), infatti, sono esonerati dal versamento di contributi per 36 mesi sulle assunzioni dei giovani d'età tra 15 e 25 anni per la qualifica e il diploma professionale o di istruzione secondaria superiore (in convenzione con le scuole). Con circolare n. 87/2021 l'Inps dà il via libero all'incentivo per gli anni 2020 (ex legge n. 160/2019, legge Bilancio 2020) e 2021 (ex dl n. 137/2020, c.d. decreto Ristori).

Assunzioni agevolate. Detto «apprendistato di primo livello» è il rapporto al quale la normativa riconduce i percorsi d'istruzione e formazione per la qualifica e per il diploma professionale, quelli d'istruzione secondaria superiore e quelli di specializzazione tecnica superiore.

Le assunzioni con questo tipo di apprendistato sono possibili in tutti i settori di attività, privati e pubblici, per i giovani che hanno compiuto 15 anni d'età e fino al compimento dei 25 anni. Nel caso di giovani ancora soggetti all'obbligo scolastico, il datore di lavoro deve siglare un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto.

Apprendistato di primo livello. La durata del rapporto è fissata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può superare tre anni ovvero quattro nel caso di diploma professionale quadriennale. Il ministero del lavoro, ricorda l'Inps, con interpello n. 11/2016 ha precisato che «i quindicenni ancora soggetti all'obbligo scolastico, assunti con contratto di apprendistato del primo tipo, [...], possano effettuare orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali».

La retribuzione dell'apprendista è articolata nel seguente modo:

- nessun obbligo retributivo per le ore di formazione presso l'ente formativo;

- 10% della retribuzione spettante per le ore di formazione presso il datore di lavoro, fatte salve diverse previsioni dei contratti collettivi;

- retribuzione basata sul sistema del sotto-inquadramento o della percentualizzazione per le ore di effettivo lavoro.

Zero contributi. Sui rapporti di apprendistato di primo livello stipulati negli anni 2020 e 2021 da datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove spetta uno sgravio del 100% nei primi tre anni di contratto (resta ferma l'aliquota al 10% negli anni successivi al terzo). Lo sgravio spetta, precisa l'Inps, qualora ricorrano entrambe le condizioni indicate in tabella. Il requisito dimensionale deve sussistere solo al momento dell'assunzione dell'apprendista, potendo anche venir meno successivamente. Lo sgravio comporta, per i primi 36 mesi di apprendistato, l'azzeramento dell'aliquota dovuta dal datore di lavoro; quella dell'apprendista rimane, invece, pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione.

Luglio e agosto per gli arretrati. L'Inps, infine, indica i codici da utilizzare sulle denunce contributive (UniEmens) ai fini della fruizione dello sgravio. Per gli assunti sin da gennaio 2020, i datori di lavoro che hanno usato codici impropri, possono recuperare le differenze contributive esclusivamente sugli Uniemens di luglio e agosto.

Daniele Cirioli - 19 giugno 2021 – tratto da Italia Oggi

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