Nell’utilizzo della Pec, la Posta elettronica certificata, il mittente deve accertarsi che il destinatario della comunicazione sia stato messo nella condizione di conoscerne effettivamente il contenuto, ossia che la stessa gli sia stata resa disponibile. Altrimenti deve adoperarsi per far sì che ciò avvenga. È quanto emerge da una sentenza del Tar (la numero 00099/2022) di Cagliari in cui si evidenzia la differenza tra Pec e raccomandata con ricevuta di ritorno, nell'ambito di un ricorso contro un'ordinanza di demolizione.

La pratica edilizia all’origine della pronuncia

La vicenda inizia quando da un piccolo comune della Sardegna, nel 2021 viene emanata un'ordinanza di demolizione in riferimento a una pratica dello Sportello unico per le Attività produttive e per l’edilizia (Suape) del 2020 per la realizzazione di un tratto di muratura lungo una recinzione e altri interventi. È la fase conclusiva di un procedimento partito con una Dua (Dichiarazione autocertificativa unica) allo sportello unico per le attività produttive cui segue un preavviso di rigetto e quindi una mail con osservazioni inviata all'indirizzo di Posta elettronica certificata del Comune.

La mancata ricezione causa casella piena

La Pec però, come attestata dalla ricevuta di mancata consegna, non arriva perché la casella postale dell'Amministrazione risulta piena. Il Comune dà corso al provvedimento dando atto della «mancanza di osservazioni da parte dell'interessato». C'è quindi il ricorso al Tar. La tesi del ricorrente secondo cui l'onere di diligenza del privato cittadino si arresterebbe all'invio della Pec «dovendo al contrario essere esclusivo onere del titolare della casella di posta provvedere alla sua periodica manutenzione e svuotamento in modo che sia costantemente idonea alla ricezione di atti» non viene condivisa dai giudici.

L’avviso di mancata consegna

I magistrati, sottolineano che «il documento informatico si intende consegnato al destinatario quando la Pec del destinatario ha generato la ricevuta di consegna ed anche nel caso in cui la consegna non sia potuta avvenire per causa imputabile al destinatario. Tale previsione è di particolare importanza per il caso in cui la comunicazione debba essere trasmessa all'amministrazione entro un determinato termine». Non solo, «quando la spedizione con Pec non va a buon fine e il mittente riceve un messaggio di mancata consegna generata dal sistema, è escluso a priori che la comunicazione sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario, il quale può restare peraltro completamente ignaro anche dell'impossibilità di recapitargli la Pec».

La differenza tra Pec e raccomandata cartacea

Da qui la sussistenza della «netta distinzione da questo punto di vista tra il sistema delle comunicazioni elettroniche tramite Pec e il sistema postale cartaceo, poiché diversamente da quanto avviene con le comunicazioni a mezzo raccomandata dove l'operatore rilascia al destinatario una ricevuta con la quale non solo si rende possibile il ritiro della posta in un momento successivo, ma soprattutto si pone il destinatario nella condizione di sapere che vi è una comunicazione a lui rivolta e che è suo onere attivarsi per ritirarla, nelle trasmissioni mediante Pec è esclusivamente il mittente che riceve la comunicazione della mancata consegna, mentre il destinatario ne resta all'oscuro e soprattutto non ha alcun modo per recuperare la comunicazione non recapitatagli dal sistema se il mittente non provvede ad inviargliela di nuovo».

Le colpe del mittente

La ricevuta di spedizione e mancato recapito, per i giudici, «può avere quindi rilievo ai soli fini della prova del rispetto dei termini, ma non anche sulla valutazione della legittimità della successiva azione dell'amministrazione». Sottolineando quindi che il mittente aveva piena contezza del mancato ricevimento della Pec, i giudici concludono sottolineando che «la parte ricorrente, usando l'ordinaria diligenza, ben avrebbe potuto rendersi conto che la Pec da lui inviata al Comune, in risposta al preavviso di provvedimento negativo, non era stata ricevuta dallo stesso Comune (che aveva la casella di posta piena) e ben avrebbe potuto provvedere ad un nuovo successivo invio delle sue osservazioni sempre a mezzo Pec o avrebbe potuto pure consegnare le stesse a mano agli uffici, viste le piccole dimensioni del Comune, avendo interesse che l'amministrazione le potesse valutare». Ricorso respinto, spese compensate.

Davide Madeddu - 15 febbraio 2022 – tratto da sole24ore.com

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