Sì alla condanna del medico per rifiuto di atti d’ufficio, se non procede immediatamente alla visita del ricoverato, quando a sollecitarla sono gli infermieri. Il margine di discrezionalità sull’opportunità del controllo, riconosciuta al camice bianco viene, infatti, meno se a chiedere l’intervento è una figura dotata di cognizioni tecniche come quella dell’infermiere ausiliario.
La Cassazione (sentenza 12806) conferma la responsabilità nel reato, comunque ormai prescritto, a carico del ricorrente che, invitato più volte prima da un infermiere poi da altri due, a vedere un paziente di 87 anni, ricoverato al reparto di cardiologia invasiva, si era rifiutato di farlo, visto che il malato era già stato visitato quattro volte ed era monitorato sia dalle macchine sia dai paramedici. In più il medico si era detto impegnato a studiare il caso per valutare un possibile intervento chirurgico.

Le competenze professionali dell’infermiere

Che sarebbe comunque arrivato troppo tardi perché il malato era morto poco dopo il sollecito. Indicativa in ogni caso la risposta del ricorrente al paramedico «quel paziente è fuori di testa... tu non sei in grado di definire se un paziente è in testa o meno... non hai le competenze, quindi torna a fare il tuo lavoro». Per la Suprema corte invece l’infermiere le competenze le ha e il medico non le può ignorare. I giudici di legittimità precisano che, in linea generale, non ci sono dubbi sul fatto che il sanitario, a fronte di una richiesta di controllo conservi un margine di discrezionalità nel decidere sull’indifferibile necessità del suo intervento. Una discrezionalità di tipo tecnico, delimitata dalla regole della scienza medica e dall’eventuale presenza di discipline specifiche, anche di rango secondario, come possono essere i protocolli operativi e anche le disposizioni di natura amministrativa, oltre che consentita nei limiti della ragionevolezza.

I confini della discrezionalità del medico

Ma queste sono enunciazioni di principio. Poi ci sono i confini da segnare per l’ambito discrezionale. Quando a richiedere l’intervento del medico sono gli infermieri, figure professionali tecnicamente qualificate, il primo ha «un preciso obbligo di procedere immediatamente a vistare il paziente». Se non accade scatta, come nel caso esaminato, il delitto di rifiuto di atti d’ufficio. E questo anche se, successivamente, le condizioni del malato non si rivelano particolarmente gravi e non abbia corso un pericolo concreto a causa dell’omissione del sanitario. Né ad escludere il reato può essere il fatto che il paziente sia assistito dal personale paramedico, incaricato di monitorarne le condizioni e la valutazione del sanitario sia fondata su dati clinici e strumentali. Unica giustificazione, per il medico, è l’essere impegnato in un’assistenza altrettanto urgente.

Patrizia Maciocchi - 05 aprile 2021 – tratto da sole24ore.com

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