Si avvicina la scadenza della Cu 2023: entro il 16 marzo i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e ai redditi diversi, per l’anno 2022. C’è invece più tempo per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione dei redditi precompilata che può, infatti, essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2023), vale a dire il 31 ottobre 2023. Il rilascio della Cu 2023 al percipiente deve avvenire entro il 16 marzo.

Le novità di quest’anno

Entrando nel dettaglio della compilazione della Cu 2023, si possono notare alcune novità rispetto al modello del 2022: tra le principali, nella sezione «Detrazione e Crediti» è stata soppressa la casella 368 riferita all’importo dell’ulteriore detrazione, introdotta dal Dl 3/2020, ma non più vigente nel 2022.

Il riquadro relativo ad «Altri Dati» si è arricchito del punto 475, destinato all’importo del bonus carburante introdotto dal Dl 21/2022, articolo 2, che ha previsto per il periodo d’imposta 2022 la non concorrenza alla formazione del reddito delle somme relative ai buoni carburante o ad analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro. Anche la sezione dedicata ai premi di risultato accoglie i nuovi punti 582 e 602, da usare qualora il benefit sia costituito dal bonus sopra citato.

In seguito all’introduzione dell’assegno unico universale per i figli, dal 1° marzo 2022, nel prospetto «Dati relativi al coniuge e dei familiari a carico», sono richiesti il numero di mesi per i quali spetta la detrazione per figli, compresi tra gennaio e febbraio 2022, in base alla previgente formulazione dell’articolo 12 del Tuir e il numero di mesi - a partire da marzo 2022 - per i quali spetta la detrazione per figli di età uguale o superiore a 21 anni, secondo le nuove disposizioni fiscali.

Nel punto 474 va indicata la quota delle erogazioni e dei compensi in natura per i quali il Dl 176/2022 ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito, se di importo non superiore o uguale a 3mila euro.

Le modalità dell’invio

Il flusso telematico da inviare all’agenzia delle Entrate è composto da:

O frontespizio, nel quale sono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, i dati del sostituto, quelli del rappresentante firmatario della comunicazione, la firma della comunicazione e l’impegno alla presentazione telematica;

O quadro CT, dove vanno indicate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4;

O certificazione unica 2023, in cui si riportano i dati fiscali e previdenziali relativi ai redditi di lavoro dipendente, assimilati e sull’assistenza fiscale, le certificazioni riferite al lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi e anche i dati fiscali riguardanti le certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

Il sostituto d’imposta ha la facoltà di suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente al quadro CT, le certificazioni di lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

È anche possibile effettuare flussi telematici distinti nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora risulti più agevole per il sostituto.

Il flusso va presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso direttamente dal soggetto tenuto a effettuare la comunicazione, oppure tramite un intermediario abilitato: la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre telematicamente.

Come correggere un invio

Infine, nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intendesse, prima del 16 marzo prossimo, annullare una Cu già presentata, può predisporre una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente e barrare la casella «Annullamento» posta nel frontespizio. Nel caso, invece, si volesse sostituire - sempre prima della scadenza - una certificazione già presentata, sarà necessario compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella «Sostituzione» nel frontespizio.

O.Lacqua/A.Rota Porta - 8 marzo 2023 – tratto da sole24ore.com

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