Riaperti i termini per le istanze di Cig Covid dei periodi dal 23 febbraio al 30 novembre 2020. La nuova scadenza è 31 marzo e riguarda tutti i tipi di Cig Covid: cassa ordinaria (Cigo); cassa in deroga (Cigd); assegno ordinario (Asso) Fis Inps e fondi solidarietà bilaterali; cassa speciale agricoli (Cisoa). Lo spiega l'Inps nel messaggio n. 1008/2021, illustrando la novità introdotta con la conversione in legge n. 21/2021 del decreto c.d. Milleproroghe (dl n. 183/2020). Oltre a consentire la presentazione di istanze di trattamenti non richiesti precedentemente, la novità sana le domande respinte dall'Inps perché presentate fuori termine.

Milleproroghe. Il differimento al 31 marzo 2021 riguarda due termini, entrambi di decadenza e scaduti entro il 31 dicembre 2020: quelli di presentazione delle domande di Cig Covid; quelli d'invio dei dati per il pagamento diretto da parte dell'Inps.

Quali domande. Rientrano nel differimento le domande di tutti i tipi di Cig Covid. Poiché la disciplina a regime, introdotta dal decreto Rilancio (dl n. 34/2020) e confermata dalla legge bilancio 2021 (legge n. 178/2020), prevede che tali domande devono essere inviate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, ne deriva che beneficiano della moratoria le domande riferite a periodi dell'anno 2020 fino al 30 novembre (il cui termine di presentazione è scaduto il 31 dicembre 2020). L'Inps precisa che la novità consiste solamente nel differimento dei termini, mentre rimane inalterata la disciplina dettata pro tempore dalle norme, in particolare per quanto concerne le condizioni di accesso e la durata massima dei trattamenti.

Modelli SR41 e SR43 semplificati. Il differimento, spiega ancora l'Inps, riguarda anche i termini per l'invio dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo da parte dell'Inps. Poiché la disciplina a regime chiede al datore di lavoro d'inviare all'Inps i dati, mediante i modelli SR41 e SR43 semplificati, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo d'integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla Pec Inps di autorizzazione se più favorevole all'azienda, ne deriva che il differimento al 31 marzo riguarda l'invio dei dati riferiti a eventi (sospensione o riduzione attività lavorativa per Covid) terminati al 30 novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all'azienda entro il 1° dicembre 2020.

Modalità operative. I datori di lavoro che, per periodi fino al 30 novembre 2020, non hanno inviato domande di Cig Covid possono inviarle entro il nuovo termine del 31 marzo. Per quanto riguarda le domande, relative sempre agli stessi periodi, inviate ma respinte con motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione, i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse e respinte, NON devono riproporre nuove istanze. Se le domande sono state parzialmente accolte, invece, occorre fare una nuova istanza esclusivamente per i periodi non riconosciuti.

Idem per quanto riguarda i modelli SR41 e SR43: i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non hanno mai inviato i modelli, possono farlo entro il 31 marzo. Quelli già inviati e respinti non devono essere ripresentati.

Daniele Cirioli - 11 marzo 2021 – tratto da Italia Oggi

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