Nuovo calendario per la rottamazione quater dei carichi affidati ad agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) dal 2000 al 30 giugno 2022. Con l’entrata in vigore del Dl 51/2023 sono, infatti, operative le modifiche già annunciate da un comunicato del ministero dell’Economia.

La domanda (solo telematica da questa edizione) potrà essere presentata fino al 30 giugno 2023 (rispetto al precedente termine del 30 aprile 2023), mentre ci sarà tempo per pagare la prima o unica rata fino al 31 ottobre 2023 (scadenza appunto prorogata rispetto alla precedente deadline del 30 giugno 2023).

Nello scacchiere delle modifiche cambia anche il termine entro cui l’agente della riscossione dovrà comunicare ai contribuente l’accettazione della domanda e il piano dei versamenti in base al numero di rate prescelte: in questo caso ci sarà tempo fino al 30 settembre 2023. A farlo presente sono anche le Faq aggiornate della Riscossione.

Domanda solo telematica

Come ricordarlo agenzia delle Entrate Riscossione, la domanda di rottamazione quater deve essere presentata in via telematica sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l'apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel). All'interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione con più immediatezza grazie alla possibilità di selezionare direttamente dall'elenco dei debiti “definibili” che vengono visualizzati, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti.

Il prospetto informativo

Un aiuto in più ai contribuenti è dato dalla possibilità di chiedere sempre sul sito istituzionale di agenzia Riscossione il prospetto informativo con l'elenco dei carichi che possono essere rottamati e la simulazione dell'importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla definizione agevolata.

Le cartelle rottamabili

La definizione agevolata introdotta dalla manovra 2023 (legge 197/2022) si applica ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “rottamazioni” e a prescindere se in regola con i pagamenti. Chi aderisce alla Definizione agevolata potrà versare solo l'importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l'accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le «maggiorazioni»), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

I debiti esclusi

Non rientrano invece nell'ambito applicativo della definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell'Unione europea e all'Iva riscossa all'importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Quando e quanto si paga

L'importo dovuto per la definizione agevolata potrà essere versato in un'unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale dal 1° novembre 2023 saranno dovuti interessi al tasso del 2 per cento annuo.

Giovanni Parente - 12 maggio 2023 – tratto da sole24ore.com

 

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