Più facile trovarsi un ispettore in casa, in camera da letto, in cucina o in bagno. Dal momento in cui vengono svolti dei lavori, infatti, quella casa (o quella parte interessata dai lavori: la cucina, il bagno, etc.) diventa un «cantiere edile» nel quale l'ispettore può liberamente entrare al fine di controllare l'osservanza delle norme sul lavoro. A stabilirlo è la corte d'appello di Lecce, con sentenza n. 502/2022, precisando quando e come un luogo costituisce «privata dimora» in cui opera il «divieto di accesso ispettivo». La corte riconosce piena legittimità a un'ordinanza del 2017 emessa dall'ispettorato territoriale del lavoro di Brindisi nei confronti dei proprietari di un'abitazione, nel cui giardino venivano eseguiti lavori edili con impiego di lavoratori in nero.

La vicenda. I fatti risalgono al 2016. Il personale ispettivo dell'Itl di Brindisi effettua un accesso ispettivo nel giardino di un'abitazione privata, nella quale erano in corso dei lavori edili. Alla presenza del proprietario, gli ispettori accertano che cinque dei sei operai impiegati nei lavori erano “in nero”. All'ispezione fa seguito, l'anno seguente, l'emissione di un provvedimento d'ingiunzione al pagamento della somma di 15.929 euro.

Il primo ricorso. Il proprietario dell'immobile fa ricorso contro l'ordinanza ingiunzione sostenendo, tra l'altro, la violazione dell'art. 13 della legge 689/1981, in quanto l'accesso ispettivo era stato eseguito in una «privata dimora», peraltro di proprietà della coniuge del ricorrente. In primo grado, il tribunale di Brindisi (sentenza n. 1267/2020) accoglie il ricorso e annulla il provvedimento dell'Itl, ritenendo che «i luoghi di privata dimora» vadano esclusi dal «potere di ispezione». Il tribunale spiega che la nozione di «privata dimora», che limita il potere d'ispezione, coincide con la stessa nozione rilevante agli effetti del reato di violazione del domicilio (ex art. 614 del codice penale). Dunque, comprende non solo la casa di abitazione, ma anche ogni altro luogo destinato in via permanente o soltanto transitoria all'esplicazione della vita privata o attività lavorativa, e, quindi, ogni luogo in cui la persona si soffermi per compiere atti della sua vita privata riconducibili al lavoro, al commercio, allo studio, allo svago (così cassazione sentenza n. 6361/2005).

L'appello. Il ministero del lavoro propone appello contro la sentenza del tribunale, sostenendo un'errata interpretazione della normativa e, in particolare, del divieto previsto al citato art. 13. Il motivo: l'accertamento è stato effettuato presso un «cantiere edile», realizzato nel giardino della casa estiva di proprietà della moglie del ricorrente, che non costituisce più «privata dimora», ma area permanentemente aperta al potenziale controllo e verifica da parte degli organi tecnici del comune e degli operatori di polizia giudiziaria, inclusi ispettori del lavoro. La corte di appello di Lecce accoglie il ricorso e ribalta la sentenza del tribunale. Stabilisce che «… l'area destinata a cantiere edile, pur se di proprietà privata, non è qualificabile come luogo di privata dimora né come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate, trattandosi piuttosto di luogo aperto al pubblico, tant'è che gli ispettori del lavoro accedevano liberamente senza chiedere autorizzazione alcuna».

Daniele Cirioli - 27 maggio 2022 – tratto da Italia Oggi

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