Via libera alle domande di sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro con certificazione di parità di genere. Da ieri e fino al prossimo 15 febbraio possono presentare richiesta all'Inps i datori di lavoro con certificazione rilasciata entro il 31 dicembre 2022. Lo sgravio, di misura pari all'1%, è fruibile fino a un massimo di 4.166 euro mensili (cioè 50mila euro annui). Tra le condizioni è richiesta la regolarità con l'adempimento del rapporto biennale. Lo spiega l'Inps nella circolare n. 137/2022 di ieri, dettando le istruzioni operative sul decreto del 20 ottobre 2022 che ha disciplinato la speciale agevolazione.

Datori di lavoro interessati. L'incentivo è stato previsto dalla legge 162/2021 per sostenere la procedura di certificazione; la legge 234/2021 l'ha reso strutturale stanziando le relative risorse. L'Inps detta le prime istruzioni per consentire ai datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2022 di accedere al nuovo esonero. Per le annualità successive, invece, fa riserva di fornire ulteriori indicazioni. Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori (ad esempio i professionisti), che hanno la certificazione di parità conseguita entro quest'anno.

Le condizioni. Si applicano le condizioni previste dall'art. 1, comma 1175, della legge 296/2006: regolarità contributiva (Durc); assenza di violazioni delle norme sulla sicurezza lavoro; rispetto accordi e contratti collettivi nazionali, nonché regionali, territoriali o aziendali. Inoltre, aggiunge l'Inps, poiché le aziende con oltre 50 dipendenti sono tenute ogni due anni a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, la cui veridicità e completezza è verificata dall'Inl che può comminare sanzioni per il caso di inottemperanza e disporre lo stop per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti, l'agevolazione è da ritenersi subordinata anche all'assenza di tale sospensione da parte dell'Inl (cioè la corretta presentazione del rapporto biennale).

L'agevolazione. L'esonero è calcolato sulla contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro, nella misura dell'1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui. Il beneficio, riparametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere. La soglia massima di esonero riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, 4.166,66 euro ( 50.000,00/12).

La durata. Con riferimento al periodo di fruizione, l'Inps precisa che l'esonero opera per tutta la durata della certificazione, con decorrenza dal primo mese di validità della stessa certificazione. In caso di revoca della certificazione, il datore di lavoro provvederà, a propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all'Inps e a sospendere la fruizione della misura autorizzata.

La domanda. Per essere ammessi allo sgravio, il datore di lavoro deve fare domanda all'Inps, online, tramite il modulo «PAR_GEN» nel “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. Per l'anno 2022, per dare maggiore possibilità di accedere all'esonero, la domanda si può presentare dal 27 dicembre al 15 febbraio 2023.

Daniele Cirioli - 28 dicembre 2022 – tratto da Italia Oggi

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