Sono nulle le multe per passaggio con semaforo rosso rilevato con un apparecchio automatico, se il decreto di “omologazione” di tale dispositivo prescrive che sul luogo dell’infrazione ci sia la lanterna semaforica ripetitrice di quella posta all’inizio dell’incrocio, vicino alla striscia di arresto. È il principio che sembra di poter trarre dall’ordinanza 6988/2022, depositata dalla seconda sezione civile della Cassazione il 3 marzo. Ma potrebbe essere anche frutto di un equivoco.

Infatti, i giudici scrivono che i decreti ministeriali di approvazione del rilevatore di infrazioni semaforiche «pongono quale condizione per l’utilizzo automatico della modalità automatica del dispositivo» proprio la presenza della lanterna ripetitrice. Un’interpretazione che nasce prendendo alla lettera i decreti, secondo cui gli apparecchi devono fornire «documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell'intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l'intersezione».

Dunque, si parla di lanterna ripetitiva senza aggiungere «eventuale». Ciò può far concludere che la presenza di tale lanterna sia sempre obbligatoria per poter installare un dispositivo di controllo automatico infrazioni.

Ma ciò non è scontato, se si pensa al principio ispiratore di quei decreti: mostrare, nell’immagine che ritrae il transito, una lanterna la cui luce rossa sia accesa, in modo da dare certezza dell’infrazione, sostituendo l’occhio di un agente. Quindi, i decreti sembrano prescrivere semplicemente che nel fotogramma sia visibile almeno una delle due lanterne (ammesso che siano davvero più di una).

Sarà interessante vedere quale lettura verrà scelta dal Tribunale di Paola, cui la Cassazione ha rinviato.

Maurizio Caprino - 08 marzo 2022 – tratto da sole24ore.com

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