Il contributo a fondo perduto per i locatori che riducono i canoni di affitto agli inquilini spetterà a tutti i contribuenti, sia soggetti Irpef sia Ires. Questa la risposta fornita ieri dall'Agenzia delle entrate nel corso del IV Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili organizzato da ItaliaOggi, relativamente al nuovo contributo introdotto con la legge di bilancio 2021. Tale interpretazione estremamente inclusiva, conferma quanto già sostenuto sulle pagine di ItaliaOggi il 19/12/2020 relativamente alla problematica dell'individuazione dei soggetti beneficiari dell'agevolazione. La disposizione infatti non circoscrive in modo puntuale la platea dei soggetti possibili fruitori del bonus ma cita genericamente la figura del «locatore». L'art. 1, comma 381 della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021), che ha introdotto il bonus (norma clone parziale dell'articolo 9-quater del dl 137/2020, il decreto ristori) prevede infatti un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, al locatore di immobile adibito a uso abitativo situato in un comune ad alta tensione abitativa (il cui elenco è contenuto nella delibera Cipe del 13 novembre 2003, n. 87) in caso di riduzione del canone di locazione.

Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore. Su specifico quesito in merito, l'Agenzia ha risposto indicando che «l'ampia formulazione della disposizione, che fa riferimento al locatore, quale beneficiario del contributo a fondo perduto, senza ulteriori precisazioni, consenta di ricomprendere tra i destinatari del contributo tutti i contribuenti soggetti passivi Irpef e Ires che locano un immobile posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento». Dunque, nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, ovvero che l'immobile il cui canone è oggetto di rinegoziazione costituisca l'abitazione principale del locatario e che venga comunicata in via telematica all'Agenzia la rinegoziazione, tale contributo è aperto sia ai soggetti Irpef sia a quelli Ires.

L'Agenzia inoltre sottolinea che il contributo spetta unicamente per gli immobili ad uso abitativo ovvero quelli classificati/classificabili nella categoria catastale A, ad eccezione degli A/10 (uffici e studi privati). Di conseguenza vengono escluse dal contributo a fondo perduto le locazioni di immobili classificati nella categoria B (scuole, uffici pubblici ecc.), C (negozi, laboratori, magazzini ecc.), D (opifici, alberghi ecc.), E (stazioni per servizi di trasporto, ecc). A questo punto però, aumentando in modo esponenziale la platea dei beneficiari, comprensiva anche dei locatori persone giuridiche, si pone nuovamente e con più incisività il problema della congruità dello stanziamento previsto per tale agevolazione. Al comma 384 della norma in commento viene infatti stabilito che per tale contributo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Facendo un rapidissimo calcolo, se 50 milioni di euro sono lo stanziamento e 1.200 euro è il massimo contributo ottenibile, il bonus in forma piena potrà essere erogato solo a circa 41.700 richiedenti. Ma questo calcolo in realtà è ben noto anche al legislatore. Al comma 383 viene infatti previsto che, con provvedimento del direttore delle Entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono individuate le modalità di attuazione del contributo e la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

Giuliano Mandolesi - 15 gennaio 2021 – tratto da Italia Oggi

Altre notizie