Trattamento integrativo esentasse pari a euro 600 euro per i lavoratori dipendenti e assimilati con reddito complessivo lordo non superiore a 28 mila euro dal prossimo 1° luglio al 31/12/2020. Quindi, 100 euro anche a coloro che in precedenza erano esclusi dal «bonus Renzi» e ulteriore detrazione modulata, sempre da luglio 2020 con conguaglio finale, per i redditi superiori a 28 euro ma non superiori a 40 mila.

Sono questi gli effetti del decreto legge che, in attuazione del comma 7, dell'art. 1 della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020), stabilisce le modalità di riduzione del «cuneo fiscale» a favore dei lavoratori dipendenti e dei titolari di alcuni redditi assimilati, in relazione al secondo semestre 2020 (dal 1° luglio al 31 dicembre 2020), approvato dal consiglio dei ministri del 23 gennaio 2020. Risultano destinatari della riduzione modulata, in aggiunta ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, di cui all'art. 49 del dpr 917/1986 (Tuir), con esclusione dei titolari di reddito da pensione, anche i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente, ai sensi del comma 1, dell'art. 50 del Tuir, che percepiscono compensi in qualità di soci lavoratori delle cooperative, indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a detta qualità, borse di studio e assegni di formazione professionale, compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché le remunerazioni dei sacerdoti, le prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare e i compensi per lavori socialmente utili.

L'intervento risulta articolato e prevede, da una parte, l'introduzione di un trattamento integrativo, che assorbe e incrementa il più noto “bonus Renzi” pari a 80 euro al mese e, dall'altra, l'introduzione di una nuova detrazione fiscale, applicabile alle prestazioni rese dall'1/7/2020 al 31/12/2020.

Il trattamento integrativo spetta se l'Irpef lorda, calcolata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati, risulta di ammontare superiore a quello della detrazione variabile spettante ai sensi del comma 1, dell'art. 13 del Tuir, con esclusione degli incapienti, e spetta se il reddito complessivo risulta non superiore a 28.000 euro (soglia incrementata rispetto ai 26.600 euro fissati dal «bonus Renzi»), per un importo pari a 600 euro; pertanto, trattandosi di una applicazione semestrale il beneficio risulta pari a 100 euro al mese. Il trattamento, da rapportarsi al periodo di lavoro, non concorre alla formazione del reddito e, quindi, non è tassabile ai fini Irpef e delle relative addizionali ed è escluso da contribuzione previdenziale e assistenziale.

L'ulteriore detrazione dall'Irpef lorda, da rapportare al periodo di lavoro, è pari a 480 euro, incrementata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 7 mila euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28 mila euro ma non a 35 mila euro, pari a 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35 mila euro ma non a 40 mila euro e la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5 mila euro; di fatto, come si evince dalla relazione illustrativa, la seconda entità decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40 mila, mentre la più bassa raggiunge euro 80 per redditi pari a 35 mila.

La detrazione, che si applica con una modalità di calcolo simile alle altre detrazioni, si rende applicabile ai lavoratori con un reddito complessivo superiore a 28 mila euro e fino a 40 mila euro che non sono destinatari, pertanto, del nuovo trattamento integrativo, di cui all'art. 1 del provvedimento in commento. Il trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione d'imposta, di cui agli artt. 1 e 2 del decreto, sono riconosciuti dai datori di lavoro sostituti d'imposta che li devono ripartire tra le retribuzioni erogate a decorrere dall'1/7/2020, con l'ulteriore obbligo, posto a carico dei sostituti, di verificare la spettanza dei bonus e di procedere con l'eventuale recupero, se gli importi erogati risultino non spettanti, rateizzato in quattro rate ove l'ammontare da recuperare ecceda i 60 euro. Per i datori di lavoro, sostituti d'imposta, l'ammontare erogato a tale titolo costituisce un credito recuperabile mediante l'istituto della compensazione con la delega modello «F24», Infine, con l'art. 3, viene disposto che il reddito complessivo, ai fini dell'erogazione dei bonus citati, è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, mentre risulta rilevante la quota esente dei lavoratori, ricercatori e docenti residenti all'estero, rimpatriati.

F.G. Poggiani - 25 gennaio 2020 – tratto da Italia Oggi

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