A fronte di una sospensione dal lavoro per un infortunio e conseguente indennità erogata dall’Inail, chi ha già chiesto il calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente può presentare la domanda per l’Isee corrente, se ha una variazione dell’indicatore reddituale superiore al 25 per cento. Questa è una delle indicazioni fornite nella versione aggiornata delle Faq sull’Isee pubblicata ieri sul sito internet dell’Inps.

Gli aggiornamenti, nella maggior parte dei casi, riguardano proprio la componente reddituale, sia nella genericità dei casi che in relazione all’Isee per i soggetti disabili. L’indicatore corrente, previsto in caso di cambiamento della condizione lavorativa, può essere chiesto, sempre a fronte di una riduzione del 25% della componente reddituale, da una persona licenziata da un impiego a tempo indeterminato, anche se contemporaneamente è titolare di partita Iva.

Viene, inoltre, precisato che il baratto amministrativo, cioè la possibilità di svolgere attività lavorativa per ricevere uno sconto sui tributi locali, non costituisce reddito da certificare nella dichiarazione sostitutiva unica, ossia il documento che il richiedente l’Isee deve compilare.

Nelle nuove Faq viene approfondito anche lo status della rendita da invalidità permanente erogata dall’Inail:

-          se la prestazione è erogata a favore di un soggetto invalido con un grado di invalidità rientrante tra quelli previsti dalla normativa Isee (Dpcm 159/2013), la rendita non va dichiarata nella Dsu, ma si deve indicare il grado di disabilità, per beneficiare della maggiorazione di 0,50 del parametro della scala di equivalenza;

-          se il beneficiario della prestazione è invalido ma non rientra nei parametri della normativa Isee, non si dichiara la rendita e nemmeno la disabilità;

-          se il beneficiario incassa la rendita a titolo di reversibilità, l’importo va dichiarato nella Dsu.

Al momento le regole relative all’indicatore di nuclei familiari con disabili sono quelle in vigore prima della riforma attuata da gennaio 2015. Infatti, dopo la bocciatura dei criteri introdotti l’anno scorso, avvenuta il 29 febbraio di quest’anno da parte del Consiglio di Stato, è stata ripristinata l’esclusione di alcune voci reddituali tra quelle da prendere in considerazione ed è stata introdotta una maggiorazione nella scala di equivalenza. Questo sistema rimarrà in vigore fino a quando verrà individuato un nuovo meccanismo di calcolo e verrà aggiornato il Dpcm 159/2013.

Sempre per quanto riguarda l’indicatore per i nuclei con disabili, le Faq precisano che la richiesta di un Isee relativo al nucleo ridotto invece di quello ordinario è un’opzione a disposizione degli interessati e non un obbligo e di conseguenza si può scegliere la soluzione più vantaggiosa.

Matteo Prioschi  - 21 ottobre 2016 – tratto da sole24ore.com

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