Anche con l'ammortamento civilistico diverso da quello fiscale-tabellare è possibile usufruire pienamente dell'agevolazione prevista dal comma 91 dell'articolo unico della legge 208/2015 (Stabilità 2016). Si tratta di uno dei numerosi dubbi risolti durante Telefisco, ove è stato anche confermato che la deduzione rileva solo ai fini delle imposte sui redditi e non anche ai fini Irap.

Tali chiarimenti interessano i soggetti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, e che quindi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili, possono maggiorare il costo di acquisizione del 40%. Proviamo a formulare alcune considerazioni ed a suggerire alcuni specifici aspetti operativi in materia. In primo luogo, per quanto riguarda il concetto di strumentalità e novità dei beni, è da ritenere che ci si possa riferire a quanto affermato nella circolare delle Entrate n. 5/E del 19 febbraio 2015 (riguardante l'agevolazione sui beni Ateco 28), e ciò anche in relazione ai beni complessi.

In secondo luogo per fruire dell'agevolazione è necessario e sufficiente che il bene si consideri acquistato nell'intervallo temporale indicato sopra, applicando i criteri di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), Tuir, mentre non è richiesto che il bene, nel medesimo intervallo, sia entrato in funzione. Pertanto, ad esempio, un bene che sarà acquistato entro il 31 dicembre 2016 ma che entrerà in funzione nell'anno 2017 potrà comunque fruire dell'agevolazione, beninteso dal 2017, essendo essa riferita agli ammortamenti i quali, a loro volta, decorrono appunto dall'entrata in funzione del bene.

In terzo luogo è stato esaminato il caso in cui l'ammortamento civilistico sia effettuato in misura inferiore a quella tabellare: in tale ipotesi, è stato chiarito che la maggiorazione deve essere calcolata con riferimento alla misura tabellare, e non a quella imputata a bilancio. Così, ad esempio, se un bene è ammortizzato per 8mila euro, ma in base ai coefficienti tabellari sarebbe ammortizzabile per 10mila euro, la maggiorazione di deduzione è di 4mila (10mila x 40%), e non solo di 3.200 euro (8mila x 40%).

Viceversa, nelle risposte non è stato esaminato il caso inverso, in cui il bene è ammortizzato civilisticamente con un'aliquota superiore al limite massimo fiscale. In questo caso, è da ritenere che il super ammortamento può evitare la ripresa a tassazione, in tutto o in parte, della differenza tra ammortamento civile e ammortamento fiscale massimo consentito. Inoltre, una volta esaurito l'ammortamento civilistico, esso consentirà maggiori deduzioni di ammortamenti. Si veda l'esempio proposto nella tabella, riferito a un bene con aliquota civilistica del 15% e fiscale del 10%, e un costo di 90mila euro. Nell'esempio, si raffrontano i piani di ammortamento civilistico, quello fiscale senza la maggiorazione del 40% (e le variazioni di imponibile che ne derivano) e quello fiscale con la maggiorazione del 40%.

Come prima considerazione operativa si ricorda che l'ammortamento non spetta all'utilizzatore nell'ipotesi di noleggio; esso può tuttavia spettare al noleggiatore, in quanto i beni noleggiati si considerano strumentali. In considerazione di ciò, il noleggiatore potrà far fruire del beneficio i suoi clienti in via indiretta, riducendo in parte il canone di noleggio in ragione dell'Ires che risparmia.

Una seconda considerazione operativa riguarda la necessità o meno di iscrivere gli ammortamenti maggiorati nel libro cespiti. In proposito, è da ritenere che sia possibile conteggiare l'agevolazione anche mediante prospetti extra contabili, come qualsiasi altra variazione da inserire nella dichiarazione dei redditi; pertanto, pare possibile non intervenire sul libro cespiti. Infine, dal punto di vista contabile, è da notare che l'agevolazione non prevede un meccanismo di recapture ed è quindi, fin da subito, permanente; pertanto, non è necessaria l'attivazione di fiscalità differita. E ove l'agevolazione vada a incrementare la perdita fiscale di periodo, essa potrà determinare, indirettamente, lo stanziamento di maggiori imposte differite attive.

Franco Vernassa - 13 marzo 2016 – tratto da sole24ore.com

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