La ripresa di immagini è sempre videosorveglianza anche se non si fa registrazione. E i volti ripresi sono sempre un dato personale, anche se la persona non viene identificato. La cassazione (sentenza n. 17440 del 2 settembre 2015) cambia la sua giurisprudenza e fa chiarezza sulle regole generali della videosorveglianza e conferma la sanzione comminata dal garante della privacy a una torrefazione calabrese, che non aveva esposto il cartello informativo previsto per la videosorveglianza. Nel caso specifico si è trattato di una telecamera presente all’interno di un negozio, collegata a un monitor sistemato nel soppalco dell’esercizio commerciale, utilizzata dal titolare per sorvegliare l’accesso degli avventori. La vicenda è stata sanzionata dal Garante della privacy per violazione dell’obbligo di informativa ai sensi dell’articolo 13 del codice della privacy (D. lgs. 196/2003). Il commerciante ha presentato opposizione in cui ha sostenuto che non aveva trattato dati personali e questo perché non c’era la registrazione delle immagini e perché riprendeva le immagini senza poter identificare le persone. In effetto un orientamento giurisprudenziale risalente al 2009 (sentenza n. 12997 della cassazione) sosteneva che l’immagine non fosse di per sé un dato personale, senza una didascalia o un sonoro che individuasse la persona.

Antonio Ciccia Messina – 20 ottobre 2015 – tratto da Italia Oggi

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