Si apre oggi la nuova era che modificherà le modalità di fatturazione nei confronti della Pubblica Amministrazione. Decorrono, infatti, dal 6 giugno 2014, per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti previdenziali e assistenziali, gli obblighi introdotti dall’art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per gli altri enti della P.A. l’obbligo sarebbe dovuto decorrere dal 6 giugno 2015, ma l’art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 ha anticipato l’adempimento alla data del 31 marzo 2015. Per tutti coloro che sono interessati da queste disposizioni può essere utile la consultazione della Circolare 1/DF diffusa il 31 marzo scorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica). Nel documento di prassi trovano spazio analisi e commenti focalizzati sul D.M. n. 55/2013 che ha definito regole e modalità attuative inerenti l’obbligo di fatturazione elettronica. Come riportato nella summenzionata Circolare, pur esistendo uno specifico divieto di pagamento dei fornitori in assenza di fattura elettronica, è tuttavia previsto un periodo transitorio in cui la P.A. potrà accettare fatture cartacee. Amministrazioni ed enti pubblici, infatti, nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore del nuovo adempimento potranno accettare fatture tradizionali emesse antecedentemente a tale data. In pratica da oggi per tutto il prossimo trimestre Ministeri, Enti previdenziali e Agenzie fiscali potranno accettare e pagare, anche solo parzialmente, fatture cartacee emesse prima del 6 giugno. Nel documento di prassi è spiegata anche la ratio sottostante alla scelta di concedere un periodo transitorio. La trasmissione della fattura in formato cartaceo non può, evidentemente, essere istantanea. Per tale motivo dal momento della spedizione (solitamente a mezzo posta ordinaria) al momento della ricezione trascorreranno diversi giorni. A ricezione avvenuta sarà inoltre posto in essere un iter amministrativo di verifica del contenuto della fattura, che comporterà un ulteriore dispendio di tempo. È bene tuttavia evidenziare che, terminato il trimestre di transizione, le vecchie fatture non saranno più accettate e i fornitori non potranno più sperare nel pagamento.

06 giugno 2014 - tratto da fiscopiu.it

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