Per i servizi resi o ricevuti con controparti non residenti, i forfettari applicano le regole Iva ordinarie, con una gestione che impone particolare attenzione ai contribuenti e ai professionisti che li assistono. Con la circolare 10/E/2016 sono state fornite indicazioni utili per gestire correttamente gli adempimenti, dalla fatturazione all'iscrizione al Vies, oltre che agli elenchi Intrastat.
La legge di Stabilità 2015 prevede che i forfettari «applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti» del Dpr 633/1972 (comma 58, lettera d), dell'articolo 1 della legge 190/2014). La disposizione è in linea con l'articolo 283 della direttiva 2006/112/Ce, secondo cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo che non è stabilito nel Paese membro in cui è dovuta l'Iva sono escluse dal regime speciale delle piccole imprese.
Pertanto, in caso di servizi con controparte non residente, considerandone anche lo status, bisognerà distinguere tra quelli generici e quelli in deroga.
I servizi generici 
Per i servizi generici resi a non residenti soggetti passivi, l'operazione rileva nel Paese del committente. Deve quindi essere emessa fattura senza addebito d'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto Iva. 
Inoltre, in caso di controparte comunitaria, il prestatore deve iscriversi al Vies (paragrafo 3, circolare 39/E/11) e compilare il modello Intrastat se l'operazione è imponibile nell'altro Stato. 
Va comunque ricordato che se il committente non è iscritto nel Vies, l'imposta va applicata in rivalsa e non si compila l'Intrastat. In quest'ultima ipotesi, se chi mette in atto l'operazione è un forfettario, la fattura non reca l'addebito dell'imposta.
Dalla precisazione dell'agenzia delle Entrate in merito all'emissione di «fattura senza addebito d'imposta» (articolo 7-ter) pare scaturire anche la necessità d'indicare le diciture di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del Dpr 633/72. Pertanto:
- per le operazioni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, si aggiunge l'annotazione «inversione contabile»; 
- in caso di operazione rilevante fuori Ue, la dicitura è «operazione non soggetta». 
Per contro, non pare si debba indicare anche che l'operazione è messa in atto da un forfettario, se non altro per evitare d'indurre in errore il committente. Tanto più che, nel caso di cessioni (che non sono considerate intracomunitarie) verso soggetti passivi Ue, l'indicazione diviene invece necessaria, in quanto il cessionario deve sapere che l'operazione è posta in essere da un soggetto in franchigia e che, quindi, non deve integrare il documento ricevuto.
Quando i servizi generici sono rivolti a “privati” non residenti, rilevano nel Paese del prestatore e la fattura, al pari di qualsiasi altra operazione “interna”, non reca l'addebito di Iva in caso di prestatore forfettario. Per i servizi generici ricevuti da extraUe, il committente (forfettario) nazionale applica il reverse charge con emissione di autofattura. Il debito scaturente dall'indetraibilità della correlata imposta va versato entro il 16 del mese successivo (articolo 1, comma 60, legge 190/14).
In caso di prestatore Ue, se entrambi i soggetti sono iscritti al Vies, il committente integra la fattura, versa la relativa imposta (come in precedenza) e compila il modello Intrastat. L'obbligo d'iscrizione al Vies sussiste, infatti, anche per i forfettari che acquistano servizi generici.
I servizi in deroga 
In caso di servizi in deroga, per quelli resi, non va addebitata mai l'imposta (perché operazioni extraterritoriali o domestiche in regime forfettario), ma potrebbe essere necessario identificarsi nell'altro Paese (risoluzione 75/E/2015), mentre per i servizi ricevuti rilevanti in Italia, si deve procedere attraverso autofattura (se da prestatore extraUe) o integrazione (se da operatore Ue).
Matteo Balzanelli/Massimo Sirri/Riccardo Zavatta - 18 aprile 2016 – tratto da sole24ore.com

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