In questo periodo dell’anno e sino a fine di maggio i contribuenti e gli uffici dell’agenzia delle Entrate sono alle prese con le procedure di accertamento con adesione relative agli avvisi notificati entro il 31 dicembre 2015. Tra le regole da valutare - sia durante l’adesione, sia successivamente alla chiusura della procedura di definizione - è sicuramente da evidenziare la possibilità che il cedente/prestatore ha, ai fini Iva, di rivalersi nei confronti del cessionario/committente per l’imposta o la maggiore imposta relativa agli avvisi di accertamento o di rettifica definiti. In effetti la rivalsa - che consente al cedente/prestatore di richiedere l’imposta al cliente e che consente a quest’ultimo di detrarla - è possibile solo a condizione che il contribuente accertato paghi l’imposta, le sanzioni e gli interessi. Il pagamento può avvenire, come ha sottolineato la circolare 35/E/2013, anche ricorrendo ai diversi istituti deflattivi che l’ordinamento fiscale mette a disposizione, quale proprio l’accertamento con adesione.
Attenzione, però, che il nuovo quadro normativo che si è venuto a creare dalla piena operatività della legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) potrebbe rendere impossibile l’applicazione della particolare regola Iva nel caso in cui il contribuente fosse interessato solo da un processo verbale di constatazione e non ancora da un avviso di accertamento.
Prima del 31 dicembre 2015 e fino agli atti notificati o consegnati a tale data, l’ordinamento fiscale prevedeva che il contribuente potesse definire con una adesione al processo verbale di constatazione anche questo atto. La norma dell’articolo 5 bis del Dlgs 218/97 disponeva espressamente che il contribuente poteva aderire al processo verbale di constatazione con una comunicazione all’ufficio dell’agenzia delle Entrate e all’organo che ha redatto il verbale entro 30 giorni dalla consegna dell’atto stesso. L’ufficio dell’agenzia delle Entrate notificava al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale.
Pertanto, a seguito di questa procedura il contribuente era abilitato, essendo in presenza di un vero e proprio atto di accertamento, a effettuare la rivalsa nei confronti del proprio cliente.
Per i processi verbali di constatazione consegnati dal 1° gennaio 2016, la procedura di adesione non è più ammessa e la rivalsa come stabilito dall’articolo 60, comma 7 del Dpr 633/72 è possibile solo in presenza di avvisi di accertamento o di rettifica. Pertanto sembrerebbe esclusa la possibilità di operare la rivalsa in presenza di un semplice processo verbale di constatazione e il contribuente dovrebbe necessariamente attendere l’avviso di accertamento.
Questa conclusione, tuttavia, sembra incoerente sotto due profili. Sotto il primo profilo, bisogna sottolineare che il diritto di rivalsa è direttamente collegato al corretto funzionamento del fondamentale principio della neutralità Iva che deve essere sempre garantito per tutti i passaggi intermedi fino al consumo. Inoltre la regola dell’articolo 60, comma 7 è stato introdotto dal legislatore nazionale al fine di evitare la prosecuzione di un’infrazione da parte dell’Unione europea che aveva rilevato che l’esistenza di un formale divieto di operare la rivalsa dopo la chiusura di un accertamento aveva come conseguenza che l’Iva, rimanendo in capo al cedente, costituiva per quest’ultimo una vera e propria sanzione impropria.
Sotto il secondo profilo si deve sottolineare che la legge di Stabilità 2015 ha sostituito la vecchia procedura di adesione al pvc con la possibilità che il contribuente ha di correggere il proprio errore individuato nel pvc utilizzando il ravvedimento operoso che proprio dal 2015 per l’Iva e le imposte dirette non è più interdetto dal particolare verbale. Pertanto, se non si vuole incorrere in una nuova infrazione e se si vuole dare coerenza al sistema l’unica soluzione possibile è di interpretare il concetto di avviso di rettifica o di accertamento esteso anche al pvc, in quanto in questa situazione il pvc assolve alle medesime funzioni di un vero e proprio atto di accertamento.

Anna Abagnale - 12 maggio 2016 - tratto da sole24ore.com

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