Chi non ha inviato telematicamente alle Entrate, entro dodici giorni dall’operazione, i dati dei corrispettivi, corredati da «documenti commerciali» emessi da «registratori telematici» a luglio 2019, può ancora evitare le pesanti sanzioni per l’omesso invio trasmettendo i dati all’Agenzia entro il 2 settembre. Questa moratoria è possibile anche per chi ha continuato a emettere i vecchi scontrini o le ricevute fiscali, anche se dal 1° luglio 2019 sarebbe stato obbligato alla memorizzazione e all’invio dei dati tramite i nuovi «registratori telematici».

I nuovi adempimenti 
Dal 1° luglio 2019, i commercianti al minuto e assimilati dell’articolo 22 del Dpr 633/1972 (tranne quelli esonerati dal decreto 10 maggio 2019, ma compresi minimi e forfettari), che hanno avuto nel 2018 un volume d’affari superiore a 400mila euro, devono:
installare un «registratore telematico», che rilasci al cliente il nuovo «documento commerciale»;
memorizzare elettronicamente, ogni giorno, i dati relativi ai corrispettivi giornalieri nel «registratore telematico»;
trasmettere telematicamente alle Entrate questi dati entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

In alternativa, possono emettere una fattura elettronica «contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione», «poiché risulta difficile immaginare che il fisco tolleri l’uscita da un negozio (o da un ristorante) senza documento commerciale nella prospettazione che la fattura immediata sarà emessa (trasmessa) entro 12 giorni» (comunicato congiunto Associazione nazionale commercialisti e Confimi del 18 luglio 2019). Dal 1° gennaio 2020, gli adempimenti dovranno essere effettuati anche se il volume d’affari del 2018 è stato inferiore a 400mila euro.

La memorizzazione e l’invio dei corrispettivi sostituiscono la registrazione nel registro dei corrispettivi, anche se nella pratica questa contabilizzazione continua a essere effettuata per consentire lo scorporo dell’Iva e il calcolo della liquidazione mensile o trimestrale.

Moratoria sanzioni per sei mesi
Le sanzioni per l’omissione di questi adempimenti (articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del Dlgs 471/1997) non si applicano nel primo semestre di vigenza dei nuovi adempienti (quindi, dal 1° luglio al 31 dicembre 2019, per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro e dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 per gli altri) se i dati relativi ai corrispettivi giornalieri vengono trasmessi telematicamente alle Entrate (direttamente o tramite intermediario abilitato), entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, mediante i servizi online dell’Agenzia nel portale «Fatture e corrispettivi» e descritti nel provvedimento 4 luglio 2019 n. 236086. Quindi, non viene effettuata alcuna distinzione tra contribuenti mensili o trimestrali e la prima scadenza, per i corrispettivi del mese di luglio 2019, è il 2 settembre 2019 (il 31 agosto 2019 è un sabato). Pertanto, nel primo semestre di vigenza dei nuovi obblighi, grazie a questo invio telematico dei dati dei corrispettivi, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, è possibile alternativamente:
- mettere in servizio il registratore telematico (con il rilascio del nuovo «documento commerciale»), senza procedere all’invio dei dati entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione;
- continuare a utilizzare, fino alla messa in uso del registratore telematico, i vecchi scontrini (con memorizzazione giornaliera nei vecchi registratori di cassa non telematici) ovvero le ricevute fiscali, con la loro registrazione obbligatoria nel registro dei corrispettivi (circolare 29 giugno 2019 n. 15/E).

Luca De Stefani – 21 agosto 2019 – tratto da sole24ore.com

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